Condominio

Revoca e sostituzione della delibera condominiale: quali differenze e quali quorum

Entrambi gli istituti incidono sugli effetti dell’atto, ma per il resto sono diversi

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di Fabrizio Plagenza

La delibera condominiale è lo strumento che consente ai condomini di dare esecuzione alla decisione presa con riferimento ad uno degli oggetti che sono stati affrontati all'ordine del giorno. Ogni decisione assunte in sede assembleare, per legge, dovrà rispettare i quorum deliberativi dell'assemblea condominiale, ovvero le maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Revoca e sostituzione
Recentemente, il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza 591/2020 pubblicata il 29 ottobre 2020, si è soffermato su due ipotesi che incidono sull'efficacia e validità della delibera assembleare : la revoca e la sostituzione della delibera condominiale. Come ben esposto dal Tribunale calabrese, si tratta di due istituti che consentono ai condomini di modificare una delibera approvata in precedenza.

In particolare, «con la revoca si delibera l'inefficacia di una delibera già approvata», mentre «con la sostituzione si assume una nuova delibera che prende il posto di quella precedente perché viziata oppure, semplicemente, per cambiarne il contenuto». Sia nel caso della revoca che nel caso della sostituzione, la competenza spetta all'assemblea condominiale.

La revoca parziale
Peraltro, occorre sapere che nulla vieta che si possa revocare anche solo parzialmente, e non necessariamente nella sua totalità, la delibera assembleare. Ed ancora. Anche nel caso in cui la delibera sia viziata, essa potrà essere revocata dalla decisione assembleare. Questa è l'opinione unanime sia in dottrina che in giurisprudenza.

Gli elementi comuni
Ciò che accomuna i due istituti, è che, in entrambi i casi, si procede facendo venir meno l'effetto alla delibera già provata che si vuole revocare mediante la convocazione di una nuova assemblea condominiale che deliberi in tal senso. Nel caso trattato dal Tribunale di Valentia, l'attore impugnava la delibera assembleare con la quale era stato deliberato di costituire il condominio e di nominare l'amministratore indicato. L'opponente riteneva la delibera impugnata, viziata in quanto approvata in assenza del quorum previsto dall'articolo 1136, comma 2, Codice civile oltre che affetta da vizi formali.

Il condominio si costituiva in giudizio e, nel contestare la domanda, affermava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata, la delibera impugnata, successivamente annullata, così come le successive tra le quali quella di accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore.La decisione di annullare una delibera assembleare deve essere approvata con lo stesso quorum deliberativo previsto per l'approvazione della delibera stessa. Inoltre, l a revoca della delibera condominiale dev'essere inserita tra gli argomenti all'ordine del giorno e infine verbalizzata nel verbale di assemblea condominiale.

La decisione
Il Tribunale calabrese, pertanto, veniva chiamato ad accertare e dichiarare se la delibera assembleare impugnata fosse stata emessa in presenza dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all' articolo 1136 Codice civile. Orbene, se dalla documentazione in atti emergeva che era stato rispettato il quorum costitutivo (presenza di 1/3 dei condomini e rappresentanza di 1/3 del valore dell'edificio), stessa cosa non poteva dirsi per il quorum deliberativo previsto dall'articolo 1136, comma 4, Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Conseguentemente, il Tribunale calabrese accertava che la costituzione formale del condominio e la nomina dell'amministratore di condominio erano avvenute in assenza del quorum deliberativo previsto dall'articolo 1136 Codice civile , accogliendo la domanda dell'attore ed annullando la delibera condominiale impugnata.

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