La richiesta della lista dei condòmini morosi va fatta al condominio e non all’amministratore
Più di una pronuncia va in questa direzione considerando che l’amministratore può essere revocato in ogni momento
La questione relativa all'obbligo imposto all'amministratore dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, continua ad essere foriera di interpretazioni. E, spesso, l'interpretazione di una norma nasce dal fatto che la norma non è scritta in modo chiaro ed univoco. Oppure, in alcuni casi, dalla necessità delle parti di fornire una propria valutazione di ciò che il legislatore avrebbe voluto dire. Ed ecco che, come spesso accade, la giurisprudenza non è sempre univoca, con la concreta possibilità di ritrovarsi di fronte a provvedimenti resi su casi analoghi ma con esiti differenti.
La previsione normativa
La norma in esame è l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, comma 1. Testualmente, la disposizione predetta cita l'amministratore il quale «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi». La ratio voluta dal legislatore è certamente quella di garantire il rispetto dell'obbligo di collaborazione e cooperazione con il terzo creditore del condominio. Canone di condotta che poggia su quei principi basilari che rispondono alla buona fede e correttezza. Se la norma, testualmente, richiama al dovere l'amministratore, la questione su cui ci si continua ad interrogare (a dire il vero, il sottoscritto ha da sempre espresso il proprio convincimento che, per i motivi che si diranno in seguito, continua ad essere mantenuto) è la seguente : cosa succede se l'amministratore non ottempera alla richiesta?
La legittimazione passiva
Proceduralmente, sappiamo che il creditore, in difetto di consegna da parte dell'amministratore, potrà agire innanzi l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento con cui venga ordinato all'amministratore di consegnare la lista completa con i nominativi dei condòmini morosi. Il problema nasce in merito alla legittimazione passiva : l'amministratore (come indicato letteralmente dalla norma su citata) oppure il condominio in persona dell'amministratore? La questione è stata nuovamente e recentemente affrontata dal Tribunale di Napoli, con un'ordinanza del 12 marzo 2022.
I fatti
La questione nasce a causa di un credito vantato dall'ex amministratore del condominio, in forza di decreto ingiuntivo dallo stesso ottenuto nei confronti del condominio.Visto il mancato pagamento da parte del condominio, il creditore si rivolgeva al Tribunale, chiedendo che l'amministratore venisse condannato a comunicare i dati dei condòmini morosi. Perché conveniva in giudizio l'amministratore? Perché secondo una parte della dottrina ed alcune pronunce di alcuni Tribunali di merito, l'articolo 63 disposizioni attuative Codice civile andrebbe interpretato nel senso che, essendo l'amministratore il soggetto obbligato alla consegna della lista dei condòmini morosi al creditore che ne abbia fatto richiesta, allora sarà l'amministratore in persona e non il condominio in persona dell'amministratore ad essere legittimato passivo in un eventuale giudizio.
Si registrano poche pronunce che avvalorerebbero tale tesi. Una tesi, tuttavia, che non ha mai convinto il sottoscritto né, a ben vedere, altra parte della dottrina e di quell'altra parte di giurisprudenza, pronunciatasi nel senso opposto. Tra queste, in ordine di tempo, si inserisce anche il provvedimento in commento. Si legge, nell'ordinanza resa dal giudice campano, infatti, «che peraltro il legittimato passivo deve ritenersi il condominio in persona dell'amministratore, potendo quest'ultimo essere revocato in ogni momento e dunque non obbligato ad adempiere l'ordinanza che si chiede di pronunciare». Una presa di posizione netta che indica il condominio in persona dell'amministratore e non l'amministratore, quale legittimato passivo.
I precedenti giurisprudenziali concordi
Il ragionamento, verrebbe da dire, non fa una grinza. Eppure, come detto, rappresenta ancora un tasto dolente, spesso unica eccezione sollevata in giudizio e che, dunque, sarebbe opportuno chiarire una volta per tutte. Di senso conforme all'ordinanza in commento, si segnalano l'ordinanza del Tribunale di Roma del 1° febbraio 2017, sezione quinta civile, secondo cui «ritenuto che il ricorso appare fondato, atteso che, ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, il condominio e per esso il suo amministratore ha l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condòmini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito stesso», così da aver condannato il condominio e non l'amministratore alla consegna della lista dei condòmini morosi.
Ed ancora, si registra la sentenza del Tribunale di Roma 10424/2018, pubblicata il 22 maggio 2018, che ha condannato il condominio (e non l'amministratore) alla consegna dei dati richiesti, sulla base che «le relazioni interne al condominio ed i rapporti intercorsi tra i condòmini ed i vari amministratori non interessano e non possono avere rilevanza sulla società creditrice che da anni non vede soddisfatto il proprio credito per lavori effettuati in favore del condomino. Deve pertanto ritenersi la carenza di legittimazione passiva, nel presente procedimento, del precedente amministratore». Stessa sorte (legittimazione passiva del condominio in persona dell'amministratore), segnata dall'ordinanza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Roma, sezione quinta.
L’amministratore agisce su mandato
Ciò detto, è chiaro che laddove i condòmini riscontrassero che l'amministratore abbia tenuto una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza nel suo operato, e a causa di ciò il condominio subisca un pregiudizio, i condòmini avranno diritto a rivendicare nei confronti dello stesso un danno derivante da inadempimento contrattuale. Perché il sottoscritto è favorevole alla tesi della legittimazione passiva del condominio in persona dell'amministratore: innanzi tutto poiché l'amministratore è in possesso dei dati dei condòmini morosi non a titolo personale ma proprio, agendo sulla base di un contratto di mandato.
Dunque : se si considerasse legittimata passiva la persona dell'amministratore, come si dovrebbe intervenire nel caso in cui il rapporto di mandato, per qualsiasi causa, venisse meno oppure nei casi in cui, nelle more di un giudizio, si verificasse la morte dell'amministratore? Il giudizio andrebbe interrotto e poi riassunto? Nei confronti del nuovo amministratore a cui sicuramente non sarà imputabile personalmente l'inottemperanza del predecessore.
Conclusioni
È dunque corretto che la giurisprudenza e la dottrina si uniformi riconoscendo la legittimazione passiva del condominio in persona dell'amministratore e non della persona dell'amministratore. Come fugare ogni dubbio? Probabilmente, come già in passato da me proposto, sarebbe opportuna una modifica dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile ove si indichi con chiarezza che sia il condominio e per esso il suo amministratore ad avere l’obbligo di comunicare al proprio creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi.