Lavori & Tecnologie

Rifiuti da demolizioni e costruzioni, diventa più facile la via del riciclo

di Paola Ficco , Giuseppe Latour

Più facile il percorso che porta rifiuti da costruzione e demolizione come cemento, mattoni e mattonelle a diventare aggregati riciclati, utilizzati ad esempio nelle pavimentazioni stradali.

Il 15 luglio il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani ha firmato uno dei decreti End of waste più attesi, frutto di un lavoro durato anni, quello dedicato all’edilizia: si tratta di un provvedimento che individua i criteri affinché questi rifiuti cessino di essere tali e diventino dei veri e propri prodotti che, come tali, sono sottratti a tutte le stringenti regole per la gestione dei rifiuti.

Secondo gli ultimi dati del Rapporto rifiuti speciali 2020 di Ispra, i rifiuti del settore delle costruzioni continuano a fornire il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti speciali, con 66,2 milioni di tonnellate (il 45,1% del totale). Le operazioni di recupero di questi rifiuti, quindi, hanno un valore economico fondamentale: oggi - va sottolineato - sono già possibili, ma sono esposte a un sistema di regole più complesso e non uniforme a livello territoriale.

Il decreto, che si compone di otto articoli e tre allegati, entrerà in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La piena operatività, però, scatterà dopo. I gestori degli impianti che producono questi aggregati, infatti, avranno 180 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni, presentando un’aggiornamento della loro comunicazione o un’istanza di adeguamento dell’autorizzazione. Il sistema, poi, sarà monitorato dal ministero per verificarne la “tenuta” e, se del caso, intervenire di nuovo.

Anche questa fase di monitoraggio durerà 180 giorni. Sotto osservazione da parte delle imprese del settore ci sono, tra le altre cose, i limiti di contaminanti presenti negli aggregati riciclati: attualmente ci sono delle soglie uniche, ma un’ipotesi potrebbe essere quella di differenziarle a seconda del tipo di utilizzo. Una strada e un parco pubblico dovrebbero, secondo questo schema, rispettare parametri diversi.

In generale, il regolamento stabilisce i criteri nel rispetto dei quali 18 tipologie di rifiuti inerti e di rifiuti inerti di origine minerale (dai mattoni alle mattonelle, passando per scarti di ghiaia o sabbia), sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e diventano “aggregati recuperati”. Questi sono prodotti dal gestore dell’impianto autorizzato per il recupero e devono rispondere ai criteri stabiliti dall’allegato 1 del provvedimento. Gli aggregati recuperati sono utilizzabili solo per gli scopi stabiliti nell’allegato 2 (come la realizzazione di fondi stradali, di strati di fondazione di infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali); «gli utilizzi al suolo - spiega il decreto - non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee».

Tutte le autorizzazioni per questi rifiuti dovranno essere concesse nel rispetto di quanto stabilito dal decreto: questo è il potere “tranquillizzante” di questi provvedimenti, che assicurano agli operatori uguale trattamento su tutto il territorio nazionale. Il decreto ricorda che rimane nella valutazione “caso per caso” dell’autorità competente il recupero a fini end of waste di rifiuti inerti non individuati dal decreto (articolo 1, comma 2). L’articolo 5 riepiloga gli obblighi del produttore di rifiuti per arrivare all’aggregato riciclato: responsabilità per la corretta attribuzione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti e delle relative caratteristiche di pericolo, nonché compilazione del formulario. Invece, il gestore dell’impianto di riciclo deve attestare che l’esito del riciclo rispetta i criteri end of waste, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviare telematicamente ad Arpa e all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Il produttore, inoltre, deve soddisfare alcuni adempimenti: conservare per cinque anni un campione prelevato alla fine del processo produttivo di ogni lotto di aggregato recuperato; applicare un sistema di gestione della qualità a norma Uni En Iso 9001, certificato da un organismo accreditato, per dimostrare il rispetto del nuovo decreto.

Il decreto conferma che, per le procedure semplificate, continua ad applicarsi il Dm 5 febbraio 1998 in ordine a: quantità, norme tecniche sulla messa in riserva e valori limite di emissione. In attesa dell’adeguamento, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, nonché quelli prodotti in base alle autorizzazioni esistenti possono essere utilizzati secondo quanto previsto dalla comunicazione o dall’autorizzazione.

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