Condominio

Rigurgito dalla fognatura, occorre provare il nesso causale per attribuire la responsabilità dei danni

In particolare va chiarito il punto in cui si è verificata l’ostruzione per capire se trattasi di tubatura condominiale o privata

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di Rosario Dolce

Comprendere e dimostrare il punto esatto di ostruzione della colonna fognaria, in caso di rigurgito a danno di un immobile ubicato all'interno dell'edificio, è fondamentale per poter attribuire eventuale responsabilità al condominio. Lo dice la Cassazione con ordinanza 6914 del 2 marzo 2022 con cui respinge il ricorso di un condòmino danneggiato, per carenza di prova sul nesso eziologico.

Premessa
Occorre brevemente premettere sulla portata dell'articolo 2051 Codice civile, il quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. Viceversa, spetta al custode (condominio) l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.In queste controversie potrebbe essere parimenti rilevante valutare la condotta incauta del danneggiato, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, Codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione, ordinanza 30775/2017).Ciò premesso, esaminiamo il caso trattato dalla Cassazione.

Il fatto
Il ricorrente, nella fattispecie, contestava la decisione del giudice di merito nella parte in cui riteneva non sufficientemente provata la circostanza di fatto che i danni verificatisi nella sua proprietà fossero causalmente riconducibili ad un cosa nella custodia del condominio e, precisamente, nella parte in cui i giudici di appello non avevano ritenuto fondato l'assunto secondo cui l'esondazione che aveva determinato i danni lamentati era stata determinata dall'ostruzione di una condotta di scarico condominiale e non di una parte della tubazione di proprietà esclusiva di un altro condomino (si suppone sia la colonna orizzontale sino al «collo d'oca»), quale proprietario dell'appartamento limitrofo.

Il provvedimento
La Cassazione, tuttavia, con il provvedimento in commento respinge il ricorso, per motivi processuali, ma prestando anche attenzione, per quanto rilevante, ad aspetti di diritto sostanziale. A tal riguardo, è stato osservato che il giudice di merito - sulla base degli incensurabili accertamenti di fatto di cui aveva dato conto nella sentenza impugnata - ha correttamente applicato le disposizioni di legge che regolano la fattispecie, e cioè quelle di cui all'articolo 2051 Codice civile, rigettando la domanda per la mancata prova da parte dell'attore del nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.Il giudice di legittimità ha, inoltre, confermato che nel quadro probatorio offerto dal procedimento non sussistevano neppure i presupposti per disporre una consulenza tecnica di ufficio, non potendo essere utilizzato tale (assunto e presunto) mezzo istruttorio per «sopperire alle carenze istruttorie della parte».

A tal riguardo era stata considerato parimenti irrilevante un verbale di intervento dei Vigili del fuoco intervenuti sul luogo, il quale, al di là di problemi processuali inerenti decadenze processuali, non era in grado di dimostrare le cause da cui si originava la dedotta esondazione. E segnatamente: «… neanche dal contenuto di tale verbale poteva ritenersi emergere con certezza che l'ostruzione che aveva causato l'esondazione si fosse verificata in un tratto condominiale della conduttura idrica di scarico e non in un tratto di tubazione rientrante nella proprietà esclusiva del condomino proprietario dell'appartamento sovrastante (e tale interpretazione del documento appare del tutto corretta, per quanto si evince dal contenuto dello stesso riportato nel ricorso)».

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