Rivendicazione di parte comune: l’amministratore è senza rappresentanza, serve il litisconsorzio
La domanda per essere correttamente istruita deve essere estesa in giudizio nei confronti di tutti i condòmini, nessuno escluso
Sovente le liti condominiali riguardano “parti comuni” dell'edificio; talvolta la materia del contendere concerne il diritto all'uso esclusivo e le modalità attraverso cui esso si estrinseca; talaltra l'usucapione delle stese ad opera di un (ex) condòmino.
In un caso appena definito dalla Suprema corte di Cassazione– ordinanza del 21 settembre 2021 numero 25497 -si focalizza un aspetto non indifferente nelle controversie che sorgono su questo ultimo filone, vale a dire quello correlato all'effettiva legittimazione passiva dell'amministratore, sullo sfondo di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del dedotto acquisto a titolo originario (mediante possesso continuativo e ininterrotto, ultraventennale).
La legittimazione dell’amministratore in caso di usucapione
I giudici di legittimità, nel qual caso, assumono che l'amministratore non abbia alcun potere a resistere ad una simile domanda, e che, in quanto tale, la stessa per essere correttamente istruita deve essere estesa in giudizio nei confronti di tutti i condòmini, nessuno escluso. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in particolare, ove un condòmino, convenuto dall’amministratore con azione di rilascio di un bene asseritamente di proprietà comune, proponga (non un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, ma) una domanda riconvenzionale, ai sensi degli articoli 34 e 36 Codice procedura civile - diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene - viene meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla contro-domanda.
In giudizio viene dedotto un rapporto che riguarda tutti i condòmini
In questi casi, in effetti, si controverte sull’estensione del diritto di tutti i singoli condòmini (nessuno escluso), in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale.Per cui, nell’ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell’amministratore, o di alcuni dei partecipanti al condominio, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicato esplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio potrà essere denunciata o essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità.Ciò vuol dire che il giudice è sempre tenuto ad accertare le condizioni che rendono necessario l’ordine ex articolo 102 Codice procedura civile, a pena della nullità del processo.