Il CommentoCondominio

Rumori nel quartiere, responsabile il Comune. Il diritto alla quiete e al riposo è sacro

La responsabilità degli enti pubblici discende dal dovere di tutelare i cittadini «qualora emergano gravi pregiudizi per i beni primari della salute e della proprietà privata»

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di Vincenzo Vecchio

Il diritto al riposo ed alla quiete è un principio sacrosanto diretto a tutelare la salute delle persone. Le regole che lo garantiscono anche dalle immissioni rumorose, per loro natura, non sono facilmente applicabili in quanto occorre tenere conto di vari contesti quali gli orari, i luoghi, la frequenza, i decibel dei rumori, la tipologia di soggetti esposti al rumore ecc. Il codice civile, codice emanato nel 1942, un'era fa, regola all'articolo 844 le immissione del rumore tra varie immissioni che possono causare danno quali esalazioni, fumo, calore.
Il limite invalicabile che indica è la normale tollerabilità anche con riguardo ai luoghi.
I parametri di riferimento sono quindi per il codice, il concetto di “normale tollerabilità” e, aldilà di questa, comunque il contesto urbanistico.

La violazione del rumore può interessare sia entrambi gli aspetti o solo uno di essi. L'accertamento della violazione viene assegnato alla valutazione del giudice ordinario. La legge di Bilancio del 2019 (articolo 1, comma 746 ha aggiunto un comma all'articolo 6 ter del Dl 208/2008), ha stabilito che il giudice nel valutare l'incidenza dei rumori ai fini della determinazione della tollerabilità, deve fare riferimento alla legge quadro del 1995 (legge 477/1995) e ai decreti attuativi (Dpcm 14 novembre 1997), che fissano delle soglie per diverse attività commerciali.Il superamento delle soglie di immissioni può addirittura sfociare nella fattispecie di reato per violazione del diritto al riposo delle persone, reato previsto nel secondo comma dell'articolo 659 Codice penale ma depenalizzato con la legge 447/1995.

Il superamento della sogna di tollerabilità

Ai fini dell'integrazione del reato di disturbo della quiete pubblica è necessario che i rumori superino la normale tollerabilità, abbiano l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate. La questione del rispetto dei limiti non riguarda esclusivamente i rapporti tra le parti, cioè tra chi produce il rumore e chi lo subisce, ma coinvolge i soggetti che debbono evitarlo.Tra questi soggetti la giurisprudenza ha individuato gli esercenti di attività commerciali per i rumori prodotti dai loro clienti anche fuori dall'esercizio e, da ultimo, i Comuni.

La sentenza della Cassazione 14209/2023 del 23 maggio, che condanna il Comune di Brescia al risarcimento dei danni a favore di residenti in un quartiere del centro che avevano lamentato i rumori prodotti da una moltitudine di persone che frequentavano i locali della zona è sicuramente una pietra miliare importante. Tra due esigenze, il guadagno di pochi (i titolari di bar e attività commerciali), il diritto al divertimento di tanti e il diritto alla salute che la suprema Corte ha privilegiato. Il giudizio, che arriva in Cassazione, ha origine da una citazione di due soggetti che lamentavano il mancato intervento del Comune di Brescia diretto ad evitare le immissioni di rumore, nella propria abitazione, prodotti dai clienti degli esercizi commerciali del quartiere e della via in cui abitavano. Nella citazione veniva chiesto l'accertamento della intollerabilità dei rumori e di conseguenza l'obbligo del Comune di far cessare tale situazione che si protraeva ben oltre l'orario di chiusura degli esercizi commerciali.

La vicenda processuale

La causa attraversava vari gradi di giudizio.In primo grado il Tribunale di Brescia, con sentenza del settembre 2017, condanna il Comune di Brescia «a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti dalla strada e ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza, organizzato per tutte le sere dal giovedì alla domenica nei mesi da maggio ad ottobre, con impiego di agenti comunali che si adoperino, entro la mezz’ora successiva alla scadenza dell’orario di chiusura degli esercizi, a far disperdere ed allontanare dalla strada comunale le persone che stazionano lungo la stessa».

Seguiva quindi la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 20.000,00, in favore di ciascun attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 9.049,70, oltre interessi, a titolo di danno patrimoniale.

L'impugnativa del Comune in Corte di appello

La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal Comune in Corte di appello che in data 27 ottobre 2020, dava però torto ai due cittadini danneggiati dai rumori e, con sentenza, ribaltava la decisone di condanna del Comune escludendo l'obbligo dello stesso a far cessare i rumori sulla pubblica via. La corte di appello di Brescia supportava la sua decisione di assoluzione del Comune con una serie di considerazioni rilevatisi poi, ma lo era già evidente, prive di fondamento giuridico.La Corte di appello nella motivazione ritiene che «l’utilizzo della strada quale bene di cui l’ente locale è proprietario» non avveniva, «da parte degli avventori dei locali pubblici, nell’ambito di un provvedimento ampliativo concessorio», ma la presenza dei locali costituiva «l’occasione per gli assembramenti molesti», là dove, poi, «il potere-dovere di intervenire in capo all’ente locale non (poteva) essere riferito a un generico dovere di tutelare la quiete pubblica ma va ancorato a precise disposizioni di legge per non sfociare in attività arbitrarie».

L'obbligo da parte del Comune ad intervenire non poteva discendere nel caso in esame dall'articolo 844 Codice civile , ma era necessario «ancorare l’obbligo di intervenire a una disposizione di legge che imponga il controllo sull’utilizzo della strada al fine di evitare schiamazzi notturni». In conclusione per i giudici dell'appello, mancando una norma specifica che imponesse al Comune di evitare il danno alla salute dei cittadini, danno prodotto da rumori generati da una moltitudine di soggetti su una strada comunale non aveva obbligo di intervenire e quindi nessuna responsabilità gli era imputabile.

La Cassazione cancella la decisione della Corte di appello

La vicenda si conclude con la citata sentenza che cassa la decisione della Corte di appello con una disamina puntuale e completa delle questioni giuridiche.Innanzi tutto la Corte richiama il primo comma numero 1 dell'articolo 360 Codice procedura civile , la violazione dell'articolo 113 Costituzione e l'articolo 4 della legge 2248/1865. La Cassazione nella motivazione della sentenza dichiara, in modo inequivocabile e tassativo, che è competente il giudice ordinario nelle vertenze in cui la domanda avverso la Pa sia diretta ad ottenere la condanna a che essa provveda, «con tutte le misure adeguate, all’eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle emissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali».

Il privato ha infatti il diritto di denunciare innanzi al giudice ordinario «l’inosservanza da parte della Pa delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e non solo per conseguire la condanna della Pa al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della Pa, ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere». Inoltre viene precisato che l'obbligo del Comune a far cessare le immissioni nocive, non deve derivare da «una disposizione di legge che imponga il controllo sull’utilizzo della strada al fine di evitare schiamazzi notturni».

Conclusioni

La responsabilità della Pa discende dal compito e obbligo , spesso dimenticato, che hanno gli enti pubblici di tutelare i cittadini «qualora emergano gravi pregiudizi per i beni primari della salute e della proprietà privata, che gli enti hanno il compito istituzionale di tutelare».Il richiamo nella sentenza tra l'altro all'articolo 32 Costituzione indica che la pubblica amministrazione ha degli obblighi inderogabili là dove siano violati dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti. In particolare la Pa è tenuta a fare quanto in suo potere utilizzando gli strumenti tipici di cui dispone per evitare danni ai cittadini salvaguardandone la salute e la vita familiare. Se non lo fa è responsabile dei danni che essi subiscono. La cosa spiacevole è che la conclusione delle vertenza abbia richiesto quasi 10 anni. Vincenzo Vecchio