Scatta la cessazione della materia del contendere quando la delibera viziata è sostituita con atto valido
La cessazione sarà dichiarabile d'ufficio dal giudice ove le parti, ammessi i fatti, abbiano spento ogni contrasto
Niente annullamento della delibera viziata purché sostituita con un'altra adottata in conformità alla legge o all'atto costitutivo. Norma, questa, di carattere generale e quindi applicabile anche ai condomìni. Scatterà, pertanto, la cessazione della materia del contendere se l'assemblea – regolarmente convocata – abbia risolto validamente, anche senza ricorrere a forme particolari, le questioni già affrontate dando vita ad un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. Cessazione della materia del contendere che, peraltro, sarà dichiarabile d'ufficio dal giudice ove le parti, ammessi i fatti, abbiano spento ogni contrasto. Lo puntualizza il Tribunale di Napoli con sentenza 5821 del 9 giugno 2022.
I fatti di causa
È una condomina ad aprire la lite impugnando una delibera. Il motivo? Secondo la donna, erano stati violati i quorum costitutivi e deliberativi come prescritti dall'articolo 1136 del Codice civile. Inoltre, la decisione assembleare era illegittima in relazione al riparto delle spese di adeguamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato alle disposizioni introdotte dal Dlgs 102/2014, visto il suo distacco dall'impianto. Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale del condominio, lo condanna ai costi di causa.
Quando cessa la materia del contendere
L'ente di gestione, spiega il giudice, nel riunirsi per discutere sull'aggiornamento e ratifica dei lavori dell'impianto centralizzato con installazione di valvole termostatiche e ripartitori per la contabilizzazione dei consumi individuali agli elementi radianti dei singoli appartamenti, sulla ripartizione delle bollette, sull'approvazione delle nuove tabelle millesimali e sulla diagnosi energetica, aveva all'unanimità deliberato sulla divisione delle uscite per l'impianto centralizzato autorizzando il distacco della proprietaria. Era, in quel modo, chiaramente cessata la materia del contendere. Circostanza che si verifica, si ricorda, se l'assemblea regolarmente riconvocata deliberi sugli stessi argomenti della delibera impugnata, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Cessazione che, tra l'altro, il giudice può dichiarare d'ufficio se sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti idonea ad eliminarne la posizione di contrasto anche sulla rilevanza giuridica dei nuovi fatti. Ebbene, nella fattispecie, avendo la successiva delibera riconosciuto legittimo il distacco dall'impianto di alcuni condòmini, tra cui la signora, risultava palesemente eliminato il vizio della precedente decisione.
Tuttavia, conclude il Tribunale, la domanda di annullamento della deliberazione per mancato raggiungimento del quorum costitutivo sarebbe stata accolta considerato che, per il comma terzo dell'articolo 1136 del Codice civile, quando in prima convocazione l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero legale, in seconda battuta essa si riterrà regolarmente costituita con l'intervento di condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio ed un terzo dei partecipanti al condominio. E, ancora, la delibera sarà valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Conclusioni
Ecco che, nella vicenda, preso atto del numero di partecipanti alla riunione inferiore ad un terzo dei partecipanti al condominio, l'assemblea non si era mai validamente costituita. Inevitabile, dunque, la soluzione abbracciata dal Tribunale di Napoli: dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare il condominio soccombente alle spese processuali.
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