Se il condomino è coinvolto nel danno non può restare inerte in attesa delle riparazioni altrui
Il condòmino danneggiato da infiltrazioni non può subire passivamente se la sua inerzia aggrava la situazione pregiudizievole
Un condomino aveva citato in giudizio il condominio per richiedere il risarcimento per danni derivati dall'impossibilità di utilizzare il proprio appartamento a causa della presenza di infiltrazioni di acqua e liquami fognari stante la non impermeabilizzazione del muro perimetrale dell'edificio non rimosse da interventi manutentivi ripetutamente richiesti all'assemblea e all'amministratore.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda mentre la Corte di merito accoglieva le istanze dell'appellante e condannava il condominio risarcirgli il danno.
La vicenda giudiziaria
Il condomino impugnava la sentenza di secondo grado innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20941/2021) la quale preliminarmente precisava che, seppur vero che il condomino, anche se non è stato parte dei giudizi precedenti di merito, è legittimato al ricorso in quanto destinatario della sentenza emessa nei confronti del condominio, nel caso in commento, il ricorrente aveva dichiarato ma non provato lo status di “condomino” e, conseguentemente, era stata costretta a dichiarare il ricorso inammissibile.
Il muro era comune
Quanto ai motivi del ricorso, per il ricorrente la corte di merito non avrebbe tenuto conto che il danneggiato, oltre ad essere proprietario dell'appartamento era anche comproprietario e, quindi, custode, del muro comune che generava il danno e, pertanto, in base all'articolo 2051 codice civile, si sarebbe dovuto attivare davanti all'eventuale inerzia del condominio e/o dell'amministratore condominiale per provvedere alla eliminazione delle infiltrazioni o chiedendo al giudice la nomina di un nuovo amministratore in base all'articolo 1105 codice civile o la condanna del condominio al “facere” per ridurre o impedire il prodursi del danno.
Diversamente, il giudice avrebbe dovuto considerare colposa, e rilevante ai sensi dell'articolo 1227 codice civile, la condotta del danneggiato per l'inerzia tenuta per lunghi anni, in violazione delle regole di diligenza e correttezza, dopo la proposizione della domanda di primo grado, ritenere l'inerzia dell'appellante la causa esclusiva o concausa del danno e dichiarare il danneggiante (condominio) non responsabile per la parte del danno a lui non imputabile.
Ora, poiché la corte di legittimità non ha potuto vagliare né esprimersi sul contenuto dei motivi del riscorso per la sua dichiarata inammissibilità, tuttavia si può affermare che il danneggiato ha comunque il dovere di non aggravare, con la sua condotta inerte che si protrae nel tempo, gli effetti negativi della situazione di danno tanto che il risarcimento non gli è dovuto se il danno si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza o, in caso di concorso a cagionare il danno, gli deve essere diminuito, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La fogna perde? Il condominio risponde anche delle spese legali
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo