Se le condotte fognarie danneggiano il condominio, il Comune è tenuto a metterle in sicurezza
Non solo: deve risarcire lo stabile interessato dal malfunzionamento o dalla rottura dell’impianto, anche quando è abusivo
Il condominio, il cui parcheggio subisca dei danni a causa di rotture e malfunzionamentidel collettore delle acque piovane provenienti da una via pubblica, ha diritto di chiedere la condanna del Comune a porre in essere gli interventi di adeguamento necessari e il risarcimento dei danni? E questo diritto sussiste anche qualora la condotta fognaria sia stata abusivamente realizzata da terzi e non sia stata presa in carico dal Comune? Quale giudice è competente a conoscere la vertenza? A questi interrogativi ha fornito risposta la seconda sezione del Tar Lazio con la sentenza 2786/2022 .
Adeguamenti obbligatori a fronte dello sviluppo edilizio dell’area
Il Tar Lazio ha ritenuto di avere giurisdizione sui fatti di causa perché il giudizio verteva sull'omesso esercizio di una potestà pubblica di governo del territorio comunale e sui relativi poteri di pianificazione, gestione e controllo delle opere di urbanizzazione nonché di sanatoria e sul recupero urbanistico dei relativi abusi. Tutte problematiche rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133 (lettera f) del Codice del processo amministrativo relativa alle «controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio».
A seguito di verifica, il Tar ha accertato che le condotte fognarie erano state eseguite negli anni '70 e mai adeguate a fronte dei malfunzionamenti e dei problemi legati alla loro inadeguatezza causata dall'incremento del carico urbanistico. Dunque, ha riconosciuto la responsabilità del Comune che, a fronte di un crescente sviluppo edilizio dalla zona, avrebbe dovuto porre in essere un adeguamento delle opere di urbanizzazione a servizio dell’area, compresa la gestione delle acque meteoriche. Il mancato adeguamento costituiva violazione delle norme in materia di governo del territorio. Il Tar ha ricordato che il Comune «è responsabile di tutta la rete comunale di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, compresi gli eventuali tratti da chiunque abusivamente realizzati, comunque rientranti nella sfera di controllo dell'ente già solo per il loro inserimento nel sistema delle fognature comunali».
Dei danni risponde il Comune anche se non ha realizzato l’impianto
Il Tar ha osservato che il Comune, che rilascia permessi per nuovi interventi o per la sanatoria di interventi realizzati, ha l'onere di curarsi del necessario adeguamento delle opere di urbanizzazione a servizio dell'area, aggiungendo che, anche laddove non avesse mai preso in carico l'impianto di gestione delle acque meteoriche, è comunque tenuto a valersi dei relativi poteri di pianificazione e realizzazione, recupero urbanistico e sanatoria dei relativi abusi, controllo e manutenzione delle condutture, «con conseguente responsabilità per i danni causati dal loro malfunzionamento anche ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile quale “custode” del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura».
La decisione del Tar
Su questi presupposti, il Tar Lazio ha condannato il Comune, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, a porre in essere l'attività di pianificazione urbanistica e programmazione delle opere pubbliche necessarie ai fini dell'adeguamento e la messa in sicurezza delle condotte idriche a raccolta delle acque meteoriche e a risarcire il condominio per il danno subito, proponendo una somma congrua sulla base delle stime effettuate dal verificatore in corso di causa, con l'avvertenza che in caso di mancata offerta, di mancato accordo sulla somma offerta o di mancato adempimento dell'accordo il rimedio esperibile sarebbe stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Codice del processo amministrativo, quello del giudizio di ottemperanza.