Se l’abuso in condominio è sanabile, il condomino non può insistere nel chiederne la demolizione
Non spetta al singolo sollecitare la volontà dispositiva pubblica
L'abuso che l'amministrazione comunale ritiene sanabile non può essere oggetto di richiesta di demolizione da parte del condomino che si ritenga danneggiato. In estrema sintesi è questo il principio affermato dalla sentenza 39/2022 del Tar Lombardia, sezione di Brescia, a cui si era rivolto il proprietario di una unità abitativa sita all'ultimo piano di un residence, un appartamento corredato di un terrazzo/lastrico solare di proprietà esclusiva.
La vicenda
Su tale terrazzo era stata realizzata una canna fumaria di oltre un metro di altezza, che sporgeva dalla sagoma dell'edificio e che non risultava dai titoli di acquisto dell'unità immobiliare. Rivoltosi al Comune, quest'ultimo accertava che il comignolo era stato realizzato «in assenza dei prescritti titoli abilitativi e in difformità dal regolamento di igiene lombardo». Assumendosi il manufatto di proprietà condominiale perciò il Comune inviava una comunicazione per il ripristino dello stato dei luoghi indirizzata al condominio.
La vicenda però acquisiva un nuovo capitolo, riferendo il ricorrente che, in sua assenza, gli altri proprietari avevano installato sul comignolo abusivo esistente una ulteriore canna di esalazione in metallo in sopraelevazione. Presentava quindi un nuovo esposto a seguito del quale il Comune eseguiva un nuovo sopralluogo emettendo un'ordinanza di adeguamento. Il condominio, per il tramite dell'amministratore, faceva presente che la canna fumaria in questione non era da ritenersi un bene condominiale essendo a servizio unicamente di alcune unità immobiliari.
La richiesta di demolizione del manufatto
Nel silenzio protrattosi il ricorrente rinnovava la propria totale contrarietà alla permanenza sulla sua proprietà del manufatto chiedendone la demolizione. Il Comune però ingiungeva di regolarizzare il comignolo, non di abbatterlo e pertanto il condomino ricorrente contro quest'ultimo provvedimento chiedeva il giudizio del tribunale amministrativo.
Osserva il Collegio che «il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può ricorrere contro l’inerzia dell’organo preposto alla repressione degli abusi, non può però mai sollecitare la volontà dispositiva pubblica». L'amministrazione intimata ha manifestato di ritenere possibile la sanatoria dell'abuso, non ne ha ordinato la demolizione e pertanto è in questa direzione che si dovrà procedere.
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