Condominio

Se il muro di confine va ad arginare un dislivello artificiale, la distanza legale è sempre di 3 metri

Non sempre rileva, come nel caso in esame, la presenza di normativa locale differente

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di Ivana Consolo

L'articolo 873 del nostro Codice civile, disciplina le distanze che occorre osservare tra le costruzioni, prevedendo testualmente che: le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore; nelle zone sismiche, invece, il distacco minimo tra gli edifici deve essere pari a 6 metri. La finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso questa previsione normativa, è la tutela dell’interesse pubblico all’igiene, al decoro, ed alla sicurezza per gli edifici adibiti ad uso abitativo.

La maggior parte delle controversie in tema di distanze legali, deriva essenzialmente da due principali fattori: le deroghe che possono essere previste a livello locale, ed il modo in cui si debbano conciliare con la normativa generale, e l'ampiezza del termine “costruzioni” che compare nel citato articolo del Codice. Il provvedimento che andremo ad esaminare, è intervenuto a dirimere una controversia insorta tra due confinanti proprio sulla nozione di “costruzione”. Ma vediamo meglio che cosa dispone l'ordinanza civile numero 12203, emessa dalla Cassazione lo scorso 14 aprile.

L’edificazione del muro e la lite tra i confinanti
La vicenda che fa da sfondo alla pronunzia, vede coinvolti i proprietari di due terreni confinanti. Uno dei due, decideva di creare un argine ad un dislivello artificiale realizzato sul fondo, e procedeva quindi all'edificazione di un muro di contenimento. Il vicino, riteneva che tale opera fosse lesiva delle regole sulle distanze legali, poiché realizzata ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal piano regolatore generale del Comune di residenza. Più precisamente, la disciplina locale consentiva di edificare osservando una distanza non inferiore a 5 metri.

La proprietaria che aveva eretto il muro, riteneva invece che la sua opera non fosse riconducibile alla nozione di edificio contemplata dal piano regolatore, bensì alla più ampia nozione di costruzione contemplata dall'articolo 873 del Codice civile,e di conseguenza fosse tenuta all'osservanza della distanza di 3 metri. Inutile dire che la vicenda finisce nelle aule di giustizia, ed arriva sino al vaglio della nostra Suprema corte.

Il muro di contenimento per dislivello artificiale
I giudici di Piazza Cavour, investiti della vicenda, ritengono di dover decidere la controversia soffermandosi sulla nozione codicistica di costruzione. Ebbene, secondo gli ermellini, occorre anzitutto valutare la funzione che si intende conferire al manufatto che va ad insistere lungo il confine. Nel momento in cui si voglia realizzare un'opera di contenimento, perché esiste un dislivello tra i due fondi tale da provocare smottamenti o caduta di pietrisco e materiale vario, occorre stabilire se il dislivello venutosi a creare tra le due proprietà sia di origine naturale o artificiale. Soltanto ove trattasi di dislivello artificiale, cioè realizzato per opera dell'uomo, il muro di contenimento potrà rientrare nella nozione codicistica di costruzione, muro di fabbrica in senso tecnico giuridico; la conseguenza sarà la piena applicabilità di quanto previsto dall'articolo 873 del Codice civile in tema di distanze legali.

Fatta tale importante precisazione, la Cassazione passa a considerare il rapporto tra normativa codicistica e normativa locale, statuendo che la normativa locale deve avere una funzione integrativa di quella generale. È compito del giudice dare applicazione alla normativa locale, e deve farlo senza ritenere dotate di rilevanza alcuna le affermazioni e le produzioni di parte, ma valutando soltanto la normativa in sé, secondo scienza personale e, se necessario, acquisendo dati dai Comuni. Nel caso di specie, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano appurato che il piano regolatore generale del Comune prevedeva l'osservanza di una distanza pari a metri 5 soltanto nel caso di manufatto qualificabile come “edificio”.

Il concetto di costruzione
Ma tale restrittiva nozione, non ha alcun senso specifico; difatti, la normativa locale può derogare alla disciplina codicistica solo in termini di variazione in aumento delle distanze legali, ma non può derogare alla nozione di “costruzione” contemplata dall'articolo 873 del Codice civile. La “costruzione” è ogni manufatto che presenti i caratteri della stabilità, solidità, ed immobilizzazione al suolo. Ferma restando la regola sopra enunciata circa la rilevanza della distinzione tra dislivello naturale ed artificiale, in presenza di una costruzione, occorre rispettare la distanza legale di metri 3, così come codicisticamente previsto.

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