Senza la firma il decreto ingiuntivo è nullo, a tutto vantaggio del condominio moroso
La sottoscrizione illeggibile del giudice emittente è equiparata a quella mancante
Le irregolarità formali sui titoli esecutivi non sono mai irrilevanti. Così, ad esempio, un decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali, sprovvisto della sottoscrizione del giudice emittente, può essere contestato e ritenuto nullo, a norma dell'articolo 161, comma 2, Codice procedura civile. Ciò almeno è quanto ha riferito la Cassazione confermando una sentenza di merito per ragioni di rito (ordinanza, sezione 6, numero 1099 del 21 gennaio 2021).
I fatti
Il caso da cui prende spunto il procedimento riguarda un'opposizione all'esecuzione svolta da un condòmino-moroso avverso il condominio creditore. Questi lamentava, in particolare, che il decreto ingiuntivo non potesse valere come titolo esecutivo, in quanto lo stesso difettava della sottoscrizione del giudice emittente. Anzi, per quanto è dato leggere in seno allo scarno provvedimento in commento, risultava apposta una linea sovrastante il nome grafico del giudice. Il giudice di merito (la Corte di appello) aveva ritenuto che tale “segno” non fosse riconducibile ad una sottoscrizione, ma a uno spazio barrato.
Concludeva, quindi, che si trattasse semplicemente di una riga di sbarramento volta ad impedire la scritturazione di uno spazio bianco rimasto, nell'ultima pagina del provvedimento monitorio, fra la fine del testo e il timbro di cancelleria e che, dunque, la sottoscrizione del giudice non era semplicemente illeggibile ma «del tutto mancante».Avverso questa decisione il condominio ha proposto ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso alla Suprema corte
A parere della compagine la sottoscrizione, pur se illeggibile, sarebbe semplicemente “manchevole”, ossia viziata, ma non del tutto mancante. Ciò non comporterebbe la radicale nullità del titolo esecutivo. I giudici di legittimità, tuttavia, hanno confermato la decisione di merito. È stato riferito, in particolare, che la questione trattata è solo apparentemente declinata in termini di diritto. E segnatamente: «Invero, l'applicazione del principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente presuppone che il segno grafico posto in calce al decreto ingiuntivo sia, almeno astrattamente, riconducibile alla nozione di firma, ancorché illeggibile».
«Come abbiamo osservato, invece, la Corte d'appello ha escluso che quella riga rappresenti una sottoscrizione, attribuendole piuttosto il valore di sbarramento di uno spazio bianco contenuto nell'ultima pagina del provvedimento giudiziario. Si tratta di un apprezzamento di fatto, non suscettibile di censure di legittimità. Una volta accertata nel merito la totale mancanza della sottoscrizione, la questione di diritto prospettata dal ricorrente diviene inammissibile».Dunque, vale la pena di sottolineare che il decreto ingiuntivo emesso con sottoscrizione del giudice mancante o illeggibile è nullo.
La sottoscrizione illegibile
Va precisato, tuttavia, che in questo ultimo caso, la nullità per firma illeggibile del titolo esecutivo andrebbe dichiarata qualora non sia in alcun modo possibile, dall'esame dell'intero decreto, risalire al nominativo del giudice emittente, e ciò in quanto la sottoscrizione totalmente illeggibile è equiparabile in toto all'assenza di sottoscrizione (Tribunale di Milano sezione VIII, 03 gennaio 2004). In effetti «In tema di provvedimenti del giudice, nella fattispecie di decreto ingiuntivo, laddove venga apposta sull'atto da parte dell'estensore una firma sigliforme di ardua decifrazione e non vengano esplicitate in alcuna parte dell'atto stesso le generalità dell'estensore, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'articolo 161 Codice procedura civile» (Tribunale di Torino, sezione VI civile, con sentenza del 31 luglio 2008).
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