Condominio

Senza procura speciale inammissibile il ricorso di legittimità e risponde il legale della condanna alle spese

Non sufficiente il fatto che quest’ultimo riportasse nell’atto di rappresentare il condomino «giusto mandato a margine dell'atto di appello»

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di Edoardo Valentino

La questione decisa dalla seconda sezione della Cassazione il 7 aprile 2023, numero 9542, pare degna di nota per la particolarità della gestione del rapporto tra avvocato e parte rappresentata, più che per gli aspetti di diritto condominiale. La premessa fattuale riguardava l'impugnazione di due delibere condominiali con le quali lo stabile aveva approvato dei rendiconti consuntivi.

In seguito, le procedure erano state riunite in un solo giudizio per opportunità ed economia processuale. Il giudizio di prime cure si era concluso con l'accoglimento della domanda di annullamento di una sola delle due delibere.Il successivo processo di appello, tuttavia, si concludeva con il rigetto di entrambe le domande di annullamento e la conseguente conferma delle delibere assembleari impugnate.

Le motivazione del ricorso alla Suprema corte

A seguito della soccombenza, però, il condomino decideva di agire in Cassazione depositando un ricorso.In tale ricorso, il legale riportava di rappresentare il condomino «giusto mandato a margine dell'atto di appello».L'impugnazione della decisione d'appello da parte del condomino, però, a causa di tale svista risultava compromessa.Il combinato disposto degli articoli 366 numero 6 e 369 numero 3 del Codice di procedura civile, infatti, prevedono l'obbligatorietà della costituzione del ricorrente nel giudizio di Cassazione tramite legale munito di procura speciale. Prevedono, poi, le norme citate, che detta procura debba essere depositata nel giudizio massimo entro venti giorni dalla notificazione del ricorso all'ultimo dei destinatari (così l'articolo 369 numero 3 Codice di procedura civile, in giurisprudenza si veda Cassazione sezione III, 18 gennaio 2019, numero 1271).

Conclusioni

Nel caso in questione, la Cassazione prendeva atto della mancata produzione, apposizione a margine o allegazione, della procura speciale rilasciata dalla parte al legale, e conseguentemente riteneva come il ricorso stesso fosse da considerare come inammissibile, non essendo peraltro possibile alcuna sanatoria dell'atto compiuto da soggetto privo del potere di rappresentanza.

Nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, quindi, la Cassazione stabiliva che stante la mancanza della procura speciale «l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controricorrente nel ricorso di legittimità» (così anche in Cassazione sezione VI, 10 ottobre 2019, numero 25435).In conclusione, quindi, la Suprema corte dichiarava inammissibile il ricorso, disponeva la condanna alle spese giudiziali del condominio e dichiarava tenuto a corrispondere tali spese il legale del condòmino personalmente.

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