Sì al decreto ingiuntivo sul solo bilancio preventivo approvato dall'assemblea
L’amministratore è legittimato a riscuotere le quote degli oneri condominiali dovuti anche dopo la scadenza dell’esercizio cui si riferisce
Il Tribunale di Pescara ha confermato la sentenza di primo grado del giudice di pace che ha rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un condomino, condannato a pagare al condominio la somma di 3.544,99 euro, a titolo di conguaglio dei contributi condominiali dovuti sulla base del bilancio consuntivo relativo al periodo 01 luglio 2007 – 30 giugno 2008 e del bilancio preventivorelativo al periodo dal 01 luglio 2008 al 30 giugno 2011. Non solo: il giudice ha affermato che all’amministratore è consentito riscuotere le quote degli oneri condominiali dovuti dai condòmini anche sulla base del solo bilancio preventivo e pur dopo la scadenza dell’esercizio al quale si riferisce. Attestato che l’assemblea condominiale avesse approvato il bilancio preventivo 01 luglio 2008- 30 giugno 2009, la riscossione era legittima.
Il ricorso del condomino
Il condomino ha presentato ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi. Il primo e il secondo sviluppano sostanzialmente, sotto diversi punti di vista, una medesima doglianza, riguardante la mancata approvazione di alcuni dei bilanci sulla cui base è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’assemblea condominiale avesse approvato il bilancio preventivo relativo al periodo compreso tra il 01 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non ha dato conto di alcun accertamento in ordine all’intervenuta approvazione del bilancio preventivo relativo alle annualità comprese tra il 01 luglio 2009 e il 30 giugno 2011.
Necessaria l’approvazione dell’assemblea
La sentenza impugnata, là dove ha rigettato l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dei contributi dovuti sulla base dei bilanci preventivi relativi alle annualità dal 01 luglio 2009 al 30 giugno 2011, si è posta in contrasto col principio che il ricorso da parte dell’amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell’articolo 63 delle Disposizioni attuative del Codice civile nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall’assemblea, richiede la ricorrenza dell’approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell’assemblea, considerando la natura eccezionale della norma e il fatto che il decreto ingiuntivo presupponga l’esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore.
Il quarto motivo di ricorso censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale azionata dal condomino ricorrente per non avere impugnato le delibere assembleari di approvazione dei bilanci delle annualità 2006 e 2007 a cui si riferivano i crediti oggetto della domanda. Anche il quarto motivo è fondato. Il fatto che il credito vantato da un condòmino nei confronti del condominio non risulti appostato nel bilancio non elimina il potere/dovere del giudice di accertarne la sussistenza sulla base dell’esame del titolo che del medesimo sia stato dedotto in giudizio dal condòmino che se ne pretende titolare.
La decisione della Cassazione
Di conseguenza, la Cassazione, con l’ordinanza 28001/2022 , ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Pescara, in persona di altro magistrato, che si occuperà di regolare anche le spese legali.
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