Condominio

Solo chi delega è legittimato a far valere vizi della delega ai fini dell’impugnazione della delibera

Gli altri condòmini estranei non possono sollevare la questione

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di Luana Tagliolini

Solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato è legittimato a fare valere gli eventuali vizi della delega e non anche gli altri condòmini estranei a tale rapporto. Tale principio è stato applicato, di recente, dal Tribunale di Bari (sentenza 1766/2023) per risolvere la fattispecie riguardante la richiesta di un condomino di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità di una delibera condominiale perché, a suo dire, approvata in assenza del quorum di legge ed in carenza dei requisiti relativi alle deleghe rilasciate da taluni condòmini. Si costituiva il condominio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attore a far rilevare vizi concernenti la partecipazione dei condòmini all'assemblea condominiale e contestando, nel merito, le avverse deduzioni.

Chi può richiedere l’annullabilità dell’atto

Il Tribunale nell’ambito delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, preliminarmente, ha distinto i vizi di annullabilità della delibera dai vizi che ne determinano la nullità richiamando l'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 4806/2005) precisando che l’annullabilità è vizio non rilevabile d’ufficio, giacché legittimato a richiedere l’annullabilità di un atto è unicamente il soggetto che ha interesse a farlo valere.Le doglianze con le quali parte attrice lamentava la violazione dei quorum deliberativi sul rilievo che, diversamente da quanto risulta dal verbale, le deleghe conferite da taluno dei condòmini non vi fossero o fossero viziate, non erano condivisibili.

Ed invero, i rapporti fra rappresentante intervenuto in assemblea e condomino rappresentato devono essere disciplinati dalle norme sul mandato onde consentire il funzionamento dell'assemblea. L'operato del delegato in seno all'assemblea non è nullo e neppure annullabile ma è solo inefficace nei confronti del mandante fino alla ratifica di questi e tale temporanea inefficacia non è rilevabile d'ufficio ma solo dal condominio pseudo rappresentato: tale conclusione è in linea con i principi affermati in giurisprudenza in tema di falsus procurator atteso che il negozio concluso da questi è inefficace nei confronti del dominus fino alla sua eventuale ratifica.

Conclusioni

Conseguentemente, quando un condomino estraneo al rapporto di delega impugna una delibera affermando che sia stata adottata grazie al voto di un falso delegato che con il suo voto abbia inciso o sulla corretta costituzione dell'assemblea o sul raggiungimento della maggioranza richiesta, non è legittimato a far valere i vizi di delega, potere che compete esclusivamente al delegante (Cassazione 22958/2022, Cassazione 2218/2013 e Cassazione 12466/2004).Per tali motivi, il Tribunale rigettava l'impugnazione dell'odierno attore in quanto non legittimato a far valere l’eventuale profilo di annullabilità dell’impugnata deliberazione assembleare.

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