Condominio

Somme anticipate: se l’amministratore ne ha fornito prova, è il condominio a dover dimostrare il contrario

Nel caso specifico l’amministratore aveva documentato le spese con bonifici bancari aventi precisa causale e destinazione

di Selene Pascasi

Se l'ex amministratore chiede il rimborso delle spese anticipate durante il mandato e le documenta con bonifici bancari aventi precisa causale e destinazione, sarà il condominio a dover provare – per liberarsi dall'obbligo di restituzione – che, con prelievi in restituzione o senza causale, questi abbia diminuito o compensato il preteso. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza numero 5261 del 17 marzo 2020.

La vicenda
È un ex gestore a citare il condominio per cui aveva svolto l'attività e chiedergli circa 16 mila euro sborsati di sua tasca nell'interesse dell'ente che, però, contesta la domanda e rincara la dose. Era lui, spiega al giudice, a dover risarcire il danno da mala gestione (maggiorazione degli importi di cartelle esattoriali ed avvisi, somma corrisposta per la ricostruzione dei bilanci) e il danno morale per eventuali ravvisate responsabilità di natura penale.

Il consulente tecnico d'ufficio, cui le parti non avevano prodotti i carteggi necessari per delineare un quadro esaustivo della situazione, presenta bozza di relazione e il Tribunale accoglie la domanda. La causa, tiene a precisare, non era una delle comuni liti sulle anticipazioni degli ex amministratori perché riguardava il credito restitutorio derivante da una specifica e ben individuata anticipazione (provata da due bonifici bancari aventi precisa causale e destinazione) effettuata dal gestore dal proprio conto corrente personale verso il conto corrente del condominio, con provvista pochi giorni dopo utilizzata con F24 per pagare i contributi dei portieri ed oneri fiscali dei loro alloggi.

La decisione
In sostanza, come confermava il perito, l'amministratore aveva trasferito la somma di cui chiedeva il rimborso nella disponibilità del condominio e poi aveva usato quella intera provvista per effettuare versamenti di tributi e contributi dovuti e già scaduti. Operazioni di dare ed avere che, del resto, non erano state contestate dal condominio limitatosi ad incentrare le proprie difese sulla necessità di una più ampia ricostruzione contabile. Né avrebbe avuto rilievo l'assenza di un'autorizzazione, anche in ratifica, trattandosi di debiti scaduti per cui non occorreva alcun via libera assembleare.

Se, quindi, l'amministratore aveva assolto l'onere della prova a suo carico, ormai gravava sul condominio l'onere di dimostrare che, a fronte di quelle anticipazioni, vi erano stati dei prelievi in restituzione (o anche semplicemente prelievi senza causale) da parte del gestore, che ne avevano diminuito o compensato l'importo. Prova che, nella vicenda, non era stata offerta. Quelle somme, pertanto, gli andavano senza dubbio rimborsate. Di contro, era infondata la domanda riconvenzionale spiegata contro l'amministratore non essendoci, anche sul punto, prova di una sua cattiva gestione. Esclusa altresì la responsabilità penale dell'uomo, viene bocciata pure la richiesta di risarcimento del danno morale. Inevitabile, allora, la condanna del condominio convenuto alla restituizione della somma anticipata per gli interessi comuni.

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