Sono beni comuni i pannelli frangisole installati con la costruzione del palazzo
Con la sentenza n. 17785/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, il Tribunale di Roma , si è pronunciato in merito alla ripartizione delle spese di manutenzione dei panelli frangisole (cioè quelle strutture mobili o fisiche che proteggono gli interni degli appartamenti dai raggi diretti dal sole) installati contestualmente alla realizzazione dell'edificio condominiale.
La ripartizione spese
A dare origine al contenzioso è una delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva ripartito fra tutti i condòmini le spese per la manutenzione straordinaria dei pannelli frangisole installati sui balconi di proprietà esclusiva.
La delibera veniva impugnata da alcuni condòmini, i quali ne chiedevano l'annullamento e la restituzione delle somme pagate a tale titolo, deducendone l'illegittimità per aver ritenuto l'assemblea i pannelli frangisole di natura condominiale e non di proprietà esclusiva e di conseguenza ripartito le spese fra tutti e non solo nei confronti dei proprietari degli appartamenti dove gli stessi erano installati.
Nel giudizio interveniva una condòmina, la quale, stante la natura condominiale dei pannelli frangisole, riteneva corretta la delibera impugnata e chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Non si costituiva, invece, il condominio.
La sentenza
Il Tribunale, discostandosi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio per individuare la funzione dei pannelli frangisole, affermava anzitutto che il concetto di decoro architettonico, secondo quanto statuito dalla Cassazione, non deve essere necessariamente, e solo, valutato in relazione all'intero edificio e a tutte le sue componenti, ma anche in relazione a singole parti dell'immobile e a singoli prospetti, né richiede la presenza di decori e fregi di particolare pregio.
Ricordava poi la distinzione tra balconi aggettanti di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui ineriscono, costituendo questi un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, e balconi incassati di proprietà condominiale ed osservato che gli elementi presenti su entrambe le tipologie di balconi (rivestimenti, elementi decorativi delle parte frontale e di quella inferiore ed in particolare i frontalini, le fasce marcapiano, i parapatti eccetera), secondo quanto affermato dalla unanime giurisprudenza, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio ed accrescendone il pregio architettonico, rientrano nelle parti comuni di cui al terzo comma dell'articolo 1117 del Codice civile.
Ha quindi rigettato la domanda proposta dai condòmini, confermando, quindi, la delibera impugnata, in quanto i pannelli frangisole, anche se privi di un intrinseco pregio estetico e anche se posti a prevalente beneficio dei condòmini proprietari dei corrispondenti appartamenti, concorrendo sin dall'origine a definire la fisionomia dell'edificio, progettato con le suddette caratteristiche, hanno natura condominiale.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo