Condominio

Spetta al condomino la spesa per installare una mantovana ed evitare crolli del balcone

Nel caso in esame infatti il pericolo proveniva dal balcone di proprietà esclusiva ed il condominio non era tenuto ad effettuare i lavori

immagine non disponibile

di Giovanni Iaria

E' abbastanza frequente che a causa di distacchi di intonaci dai balconi di proprietà dei singoli condòmini, venga ordinato al condominio di installare le cosiddette mantovane a protezione dei suddetti balconi e a tutela dell'incolumità pubblica e privata. In questi casi ci si pone il problema su come addebitare le spese sostenute dal condominio. Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di appello di Genova con la sentenza 417/2020, pubblicata il 29 aprile scorso.

I fatti
A dare origine alla vertenza è l'impugnazione da parte di un condòmino di una delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo e il relativo stato di riparto per delle opere di straordinaria manutenzione eseguite su poggioli, prospetto e cornicioni dell'edificio condominiale addebitando al condòmino impugnante la spesa sostenuta per l'installazione di una mantovana a tutela dell'incolumità pubblica che era stata ordinata in via d'urgenza dai vigili del fuoco a causa del distacco di parti di intonaco del balcone di sua proprietà.

Secondo il condòmino l'addebito era illegittimo in quanto l'istallazione della mantovana era stata prevista nel capitolato dei lavori ed era stata disposta per diversi balconi che presentavano problemi di distacco di intonaci. Il condominio si costituiva in giudizio deducendo la correttezza della delibera impugnata e chiedeva, oltre al rigetto della domanda proposta dal condòmino, anche la condanna di quest'ultimo all'esecuzione dei lavori di rifacimento dei poggioli e al pagamento della somma approvata dall'assemblea condominiale.

Le pronunce di merito
Il Tribunale confermava la legittimità della delibera sul punto. La corte di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto dal condòmino lo ha dichiarato infondato osservando che la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio innanzi al Tribunale aveva accertato l'avanzato stato di degrado strutturale del cielino e frontalino del poggiolo e che il balcone del condòmino era interessato da fenomeni degenerativi.

Inoltre, la Polizia municipale aveva accertato che dal balcone del condòmino si erano distaccate parti di intonaco e che i Vigili del fuoco avevano disposto l'immediata installazione di una mantovana al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità ed avevano provveduto a rimuovere le parti di intonaco che costituivano immediato pericolo.

Pertanto, secondo i giudici di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal condòmino, la mantovana era stata installata a protezione del balcone aggettante di proprietà esclusiva di quest'ultimo a causa della mancata esecuzione dei lavori di ripristino, fra l'altro ordinati dai Vigili del fuoco, che aveva promesso di eseguire e che non erano stati ancora eseguiti. Quindi, è stato ritenuto legittimo l'addebito al singolo condòmino della spesa per l'installazione della mantovana in quanto non rientrante in quella prevista a protezione dei ponteggi dell'intero edificio condominiale inclusa nel costo dell'appalto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©