Spetta al giudice del luogo di residenza dell’amministratore decidere sulla revoca giudiziale
Questo tipo procedimento non rientra nelle controversie propriamente condominiali che devono svolgersi nel luogo in cui si trovi l’edificio
La competenza a decidere sulla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore del condominio è del giudice del luogo in cui ha sede, domicilio o residenza l'amministratore e non quello del luogo in cui si trova il condominio amministrato. Lo ha affermato il Tribunale di Lecce con un decreto pubblicato il 21 aprile 2022, emesso all'esito del procedimento di revoca giudiziale promosso da alcuni condòmini di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lecce nei confronti della società amministratrice del condominio.
I fatti di causa
Con il ricorso i condòmini deducevano la responsabilità di quest'ultima per gravi irregolarità, sia di natura fiscale sia di natura civilistica, per non aver versato allo Stato le imposte dovute, accumulando una serie di debiti erariali in danno del condominio. Inoltre, la resistente veniva ritenuta dai condòmini responsabile per la cattiva gestione contabile, per non aver provveduto ad attivare le azioni di recupero dei crediti condominiali e per aver violato il diritto di accesso dei condòmini agli atti del condominio.Nel difendersi, la società amministratrice del condominio, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti dedotti dai condòmini, eccepiva sia l'inammissibilità del ricorso in quanto in regime di prorogatio e sia l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Bari.
Nel corso del giudizio veniva accertato che l'assemblea con la quale era stata nominata amministratrice la società resistente si era tenuta a Bari, dove si era svolta anche tutta l'attività di gestione del condominio.L'eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta dal Tribunale sulla base del fatto che il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore non rientra nelle controversie propriamente condominiali previste dall'articolo 23 del Codice di procedura civile, secondo il quale «per le cause tra condòmini ovvero tra condòmini e condominio» è competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
L'amministratore convenuto per la sua revoca non rappresenta l'ente di gestione
Come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (20076 del 18 settembre 2006), ha osservato il giudice salentino, l'amministratore convenuto in giudizio per la sua revoca non rappresenta l'ente di gestione e nella disciplina del procedimento di revoca dell'amministratore del condominio, che si svolge in camera di consiglio, non vi è nessuna norma che esplicitamente individui il Tribunale territorialmente competente.
Trattandosi di un procedimento camerale non contenzioso, ha concluso, nel quale non possono essere applicate, per questo specifico aspetto, le norme del rito contenzioso e non essendovi specifiche norme contenute nella disciplina del procedimento di revoca dell'amministratore, ne deriva che «la competenza per territorio va individuata sulla scorta del forum domicilii, ossia il criterio del luogo dove si trova la residenza o il domicilio del soggetto interessato dal provvedimento».