Supercondominio: l'assemblea dei rappresentanti può revocare l'amministratore?
La giurisprudenza non è univoca sull’argomento. Certamente l’assemblea in questione ha poteri di nomina
La società Alfa, in qualità di amministratore del supercondominio Beta, proponeva ricorso ex articolo 700 Codice di procedura civile, affinché venisse ordinata, in via d'urgenza, alla resistente società Gamma quale amministratore uscente del supercondominio, la consegna di tutta la documentazione in suo possesso relativa all'amministrazione supercondominiale.
La ricorrente società Alfa, a sostegno della propria pretesa, dimostrava di essere stata nominata nuovo amministratore nel corso dell'assemblea dei rappresentanti del supercondominio, in sostituzione del precedente amministratore società Gamma, e che, nonostante fosse stata richiesta all' amministratore uscente la documentazione occorrente per la gestione del supercondominio, quest' ultimo si era rifiutato di consegnarla.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la società Gamma eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di strumentalità rispetto all'instauranda causa di merito contestando nel merito la sussistenza dei requisiti giustificativi la richiesta misura cautelare (fumus boni iuris) chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna ex articolo 96 Codice di procedura civile per lite temeraria.
La pronuncia
Il Tribunale adito non accoglieva il ricorso cautelare proposto; in particolare, richiamava una pronuncia di merito, secondo la quale la deliberazione con cui l'assemblea dei rappresentanti dei singoli condomìni componenti un complesso supercondominiale decida la revoca dell'amministratore deve ritenersi nulla poiché intervenuta su materia estranea alle sue istituzionali attribuzioni, dal momento che l'articolo 67, terzo comma, disposizioni attuative Codice civile, norma di carattere eccezionale e di conseguente insuscettibile applicazione analogica, espressamente limita il potere dell'assemblea dei rappresentanti del supercondominio alla sola gestione ordinaria delle parti comuni e alla nomina dell'amministratore.Tuttavia, come specificato dallo stesso Tribunale adito, non tutta la giurisprudenza è unanime sul punto.
Difatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richiede neppure la previa formale revoca dell’amministratore in carica, atteso che, dando luogo l’investitura a un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente, ai sensi dell’articolo 1724 Codice civile, la revoca di quello precedente (Cassazione 9082/2014).Peraltro, se l'assemblea dei rappresentanti dei condomìni del supercondominio ha, ex lege, il potere di nominare l'amministratore di quest'ultimo, essa non può non avere anche il potere di revocarlo.
Conclusioni
Ciò è quanto affermato dalla Corte d'appello di Palermo, secondo la quale nel caso in cui fosse precluso all’assemblea dei rappresentanti il potere di revoca, non le si potrebbe impedire di procedere alla nuova investitura, e sembrerebbe incoerente considerare invalida la delibera che esplicitamente revochi il precedente amministratore e ritenere, invece, valida quella che, limitandosi a nominare il suo successore, comporti solo implicitamente il medesimo effetto risolutivo in capo all’amministratore in carica (Appello Palermo, 27 maggio 2021, numero 867).