Tabelle, niente modifica se le migliorie sono interne
La risposta è negativa. Il Dlgs 102/2014, modificato dal Dlgs 141/2016, in attuazione della direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica, stabilisce l'obbligo di installare negli edifici in condomìnio con riscaldamento centralizzato i sistemi di contabilizzazione del calore per misurare e ridurre i consumi di energia nei singoli appartamenti. Le spese di riscaldamento vanno ripartite tra i singoli condòmini in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200, recepita dall'articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014 e già previsti dall'articolo 26, comma 5, n. 10, della legge 10/1991. La ripartizione delle spese di riscaldamento si basa sui consumi volontari e involontari. I consumi volontari prevedono una quota variabile “quota a consumo” regolati dai condomini tramite le termovalvole, nel rispetto dei limiti di legge. I consumi involontari non dipendono dai condòmini, ma riguardano soprattutto le dispersioni di calore dell'impianto e sono ripartiti, mediante una tabella in base ai millesimi di riscaldamento calcolati da un tecnico abilitato, e tengono conto del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari. Nel calcolare il fabbisogno, il tecnico deve considerare solo le parti comuni e gli eventuali interventi (ad esempio: cappotto termico), escludendo le migliorie che riguardano gli interni delle singole unità immobiliari che sono considerate opere irrilevanti ai fini della formazione della tabella.
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