Condominio

Tempestività dell’avviso di convocazione provata anche dal report online della spedizione postale

La certezza della spedizione fa sorgere la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario, legittimando la costituzione dell’assemblea

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di Rosario Dolce

Per legittimare la costituzione di un'assemblea nei confronti degli assenti è sufficiente produrre le cedole della spedizione della raccomandata e il report della spedizione tratto dal sito dell'agente postale. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza 16898 pubblicata il 29 ottobre 2021.

Il caso
Alcuni condòmini, assenti ad una riunione condominiale, lamentavano il difetto della rispettiva convocazione all'assemblea con l'anticipo di 5 giorni previsto dall'articolo 66 comma 3° disposizioni di attuazione al Codice civile. Il condominio deduceva che gli avvisi erano stati immessi dal portiere nelle cassette delle lettere dei condòmini per tempo; pur riconoscendo che tale modalità di comunicazione degli avvisi non può ritenersi legittima.

Il condominio deduceva, altresì, che l'amministratore aveva regolarmente inviato l'avviso con raccomandate dirette a tutti i condòmini e, in particolare, con riferimento agli attori aveva spedito per tempo una raccomandata 1, rimasta però inesitata per assenza dei destinatari (come attestato dal report informativo sull'esito della spedizione). Il piego raccomandate sarebbe poi ritornato al mittente per compiuta giacenza al mittente.

La sentenza
Il giudice capitolino conviene che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche senza l’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta.La certezza della spedizione fa sorgere la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario. La suddetta presunzione si fonda sulla circostanza della spedizione e sulla regolarità del servizio postale (in sentenza sono richiamati i seguenti precedenti: Cassazione, ordinanza 511/2019; Cassazione 24015/2017; Cassazione 13488/2011; Cassazione 12954/2007).

Inoltre, «le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all’esito della spedizione di una lettera raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) costituiscono certamente quanto meno un ulteriore elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione della raccomandata (elemento ulteriore, che rafforza la presunzione della consegna dell’atto regolarmente spedito in raccomandazione al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’articolo 1335 Codice civile, di cui si è già dato conto). La valutazione a fini probatori di tale ulteriore elemento di prova rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità» (Cassazione, ordinanza 17810/2020).

Conclusione
Il decidente ha, pertanto, respinto l'impugnazione statuendo che: in mancanza di una specifica contestazione e di qualsiasi elemento indiziario di segno contrario, non vi può essere ragione per ritenere inattendibili le risultanze dell'informativa sull'esito delle spedizioni tratta dal sito Poste Italiane e prodotte in giudizio dal condominio, e ciò, bene inteso, sia dal punto di vista della conformità delle stampate a quanto riportato nel sito (articolo 2712 Codice civile), sia dal punto di vista dell'effettiva veridicità di dette informazioni (con specifico riferimento alla data dei tentativi di consegna e alla data in cui i plichi erano divenuti disponibili per il ritiro presso l'Ufficio postale).

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