Terrazza condominiale: no all’utilizzo esclusivo come stenditoio
Limita il pari uso degli altri che potrebbero voler svolgere altre attività
L'uso paritetico della cosa comune deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che, in concreto, faranno gli altri condòmini della stessa cosa.
Il principio è stato applicato alla vicenda riguardante la citazione in giudizio di un condomino che, a dire dell'attore, aveva contravvenuto alle norme sull'uso della terrazza condominiale, contenute nel regolamento, che prevedevano l'obbligo di un uso turnario.
La vicenda e la pronuncia di primo grado
La convenuta, infatti, utilizzandola in via esclusiva a suo piacimento, senza osservare i turni stabiliti e senza il preventivo assenso degli altri comproprietari, aveva modificato lo stato dei luoghi, installando altri due fili per asciugare i panni che, sostenuti da quattro paletti in ferro infissi con cemento nel parapetto del terrazzo, attraversavano in senso diagonale buona parte della terrazza comune, riducendola a stenditoio e impedendo la sua libera utilizzazione per svolgere le attività per le quali si prestava ad essere usata (feste, passeggio, soggiorno, cene, collocazione, in prossimità dei fili, ombrelloni per riparare dalla calura o dalle intemperie).L'attore chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità dell'opera realizzata sul terrazzo in quanto innovazione non autorizzata, e condannata la convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione dei nuovi fili e dei paletti in ferro di sostegno.
Il Tribunale respingeva la domanda e dichiarava che l'installazione, da parte della convenuta, dei quattro paletti e dei relativi fili stenditoi costituiva uso legittimo della cosa comune, rientrante pienamente nella previsione dell'articolo 1102 Codice civile, con la prescrizione che i fili stendi- panni tesi tra detti paletti fossero, però, amovibili per consentire agli altri condòmini di rimuoverli comodamente arrotolandoli ad uno dei paletti tra i quali erano stesi per consentire agli altri partecipanti di fare pari uso del cespite secondo le proprie necessità.
Le conclusioni a cui è giunto il giudice di secondo grado
Ricorreva in appello il condomino attore che veniva accolto dalla Corte di merito (Corte d'appello di Reggio Calabria sentenza 291/2021) la quale precisava che il terrazzo è indubbiamente suscettibile di ulteriori utilizzazioni rispetto a quella di luogo ove stendere la biancheria lavata, e per tali motivi l'apposizione, da parte della convenuta, dei paletti e dei relativi fili su una porzione non insignificante del terrazzo, determinava un impedimento, non marginale, alla utilizzazione del bene, nei termini sopra esposti, da parte del condomino odierno ricorrente.
Non era, poi, un caso che lo stenditoio preesistente, in origine collocato nel mezzo del terrazzo, fosse stato in precedenza spostato in una zona più laterale, proprio per favorire la migliore fruizione dell'area per altri scopi. La Corte, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, condannava l'appellato a rimuovere i paletti ed i fili oggetto del contendere con l'obbligo di rispettare l'utilizzo turnario della terrazza come stabilito nella delibera assembleare.