Condominio

Trascrivere le domande sui diritti reali salva l’opponibilità nei confronti di terzi

L’atto depositato in Conservatoria quindi ha valore processuale nella rivendica della proprietà o di altri diritti reali di godimento

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di Rosario Dolce

Le domande giudiziali inerenti i diritti reali possono, anzi dovrebbero essere trascritte nei Registri immobiliari della Conservatoria dell'agenzia delle Entrate. L'articolo 2653 comma 1 numero 1 Codice civile prevede, infatti, che «devono parimenti essere trascritte le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi».

I motivi della trascrizione
In tal modo, la sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo, in base ad un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda. Così, ad esempio, formulare una domanda diretta all'accertamento dell'esistenza, in favore di un proprio fondo ed a carico di quello altrui, di una servitù di passaggio per titoli, lamentando la violazione del diritto spettante e chiedendo la riduzione in pristino, postula un'azione petitoria (per la servitù, articolo 1079 Codice civile), la quale in sé può essere trascritta in conservatoria, rientrando tra quelle previste dall'articolo 2653 numero 1 Codice civile.

Gli effetti della trascrizione
Tale trascrizione ha finalità ed effetti diversi rispetto a quella del titolo costitutivo (ad esempio, della servitù stessa), atteso che essa spiega effetti di carattere meramente processuale. Ciò vuol dire che con la trascrizione della domanda giudiziaria si intende consentire che la sentenza definitiva che concluderà il processo instaurato possa spiegare effetto, a norma dell'articolo 111 Codice procedura civile, nei confronti dei terzi; cioè nei riguardi di coloro che, nel corso del giudizio hanno acquistato il bene su cui si incentra la controversia.

Viceversa, ed a prescindere dalla trascrizione del titolo costitutivo su cui si controverte, la mancata trascrizione della domanda giudiziale importa l'inopponibilità della sentenza a chi acquisti il fondo servente nel corso del processo e che abbia trascritto il suo titolo «senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro questa sentenza pronunciata in giudizio, a cui e' rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dall'articolo 404 Codice procedura civile» (Cassazione 5852 del 23 maggio 1991).

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