Condominio

Valida la delega conferita con mail anche se priva di sottoscrizione

La contestazione era arrivata tardivamente dalla stessa delegante la cui volontà invece nel testo era chiara, pur senza l’apposizione della firma

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di Luana Tagliolini

Per partecipare alle assemblee è possibile presenziare di persona o per delega.
Stando al disposto del novellato articolo 67, 1° comma, Disposizioni di attuazione del Codice civile «ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta». Nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere costituita da una semplice mail purché contenente le informazioni necessarie per essere considerata una delega.

I fatti
Il principio è stato applicato dal Tribunale di Roma (sentenza 78/2021) alla fattispecie riguardante una condomina che impugnava alcune delibere perché ritenute nulle o annullabili e, tra i vari motivi, la stessa condomina impugnante contestava la validità della delega che lei stessa aveva conferita via e-mail ad altro condomino, perché priva di sottoscrizione.Per il Tribunale, la legge non vieta di poter utilizzare tale mezzo per conferire la delega, fermo restando che la stessa deve indicare in modo specifico, oltre all'oggetto del conferimento anche il soggetto delegato (requisiti che il Giudice aveva ritenuto pienamente integrati nella specie sottoposta al suo esame).

Il controllo della regolarità della delega
In sostanza, non sussiste alcun elemento che possa ritenere invalida la delega conferita via mail e la presenza del condomino per delega equivale alla sua presenza fisica in assemblea.Il controllo sulla regolarità formale della delega cioè la sua esibizione in forma scritta spetta al presidente dell'assemblea così come il compito di controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto nel verbale, sulla base dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente fornito dall'amministratore (Cassazione 29878/2019).

Ricade, invece, sul delegante - i cui rapporti con il delegato sono disciplinati dalle regole generali sul mandato - la legittimazione a far valere gli eventuali vizi della delega scritta (come in questo caso la mancanza della firma) o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cassazione 2218/2013 e 12466/2004, Tribunale Latina, 168/2019).

Conclusioni
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla delegante circa l'invalidità della delega inviata per mail per mancanza di firma non solo per i motivi esposti ma anche perché l'attrice aveva dichiarato, in citazione, di aver conferito espressa delega a partecipare all'assemblea dalla stessa impugnata avvalendosi del documento (cioè della mail inviata all'amministratore contenente la delega) posto a sostegno mediante suo deposito. Pertanto, ammettendo di aver delegato con il documento successivamente contestato, l'eccezione di firma era irrilevante.

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