Valida la relazione di notifica di atto giudiziario al condominio che non indica il nome dell’amministratore
Ai fini della sua validità è sufficiente che si faccia genericamente richiamo alla carica di rappresentanza
Con la sentenza 6, pubblicata il 2 gennaio 2023, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulle modalità di notifica degli atti giudiziari al condominio ed, in particolare, sulla necessità o meno di indicare, ai fini della sua validità, nella relazione di notifica il nome dell'amministratore.
I fatti di causa
La vicenda origina dall'impugnazione da parte di una condòmina di una delibera con la quale l'assemblea aveva, tra i vari punti all'ordine del giorno, approvato il bilancio consuntivo relativo ad un anno di gestione ordinaria, il bilancio preventivo per l'anno successivo, i lavori delle facciate che erano stati già appaltati, oltre alla nomina del nuovo amministratore e il conferimento del mandato difensivo ad un avvocato per proporre un ricorso in Cassazione. Con l'impugnazione, la condòmina ne deduceva l'illegittimità per una serie di motivi, tra i quali la violazione del regolamento condominiale relativamente al numero di deleghe ammesse per partecipare alle assemblee, la mancata indicazione dei condòmini astenuti e contrari e dei relativi millesimi, la mancata corrispondenza tra le deleghe cartacee e l'elenco dei condòmini indicati nel frontespizio del verbale dell'assemblea, l'erronea indicazione nel bilancio consuntivo di somme dovute dalla condòmina impugnante e la violazione del principio di chiarezza del bilancio consuntivo.
Costituendosi nel giudizio, il condominio, oltre a contestare nel merito la domanda attorea, chiedendone il rigetto, eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, che decorreva dal giorno dell'assemblea essendo la condòmina impugnante intervenuta all'adunanza, nonché l'invalidità della mediazione, anche ai fini dell'interruzione del termine per proporre l'impugnazione della delibera, in quanto la domanda era stata inviata al condominio in persona dell'amministratore pro-tempore, senza l'indicazione del nominativo dell'amministratore neo eletto.
Nella relazione di notifica il nome può essere omesso
L'impugnazione della delibera è stata ritenuta pienamente ammissibile e procedibile dal Tribunale il quale, nel rigettare l'eccezione preliminare di tardività della domanda giudiziale per violazione del termine decadenziale di cui all'articolo 1137 del Codice civile formulata dal condominio, ha osservato che non è assolutamente necessario indicare espressamente nella relazione di notifica di un atto giuridico al condominio il nominativo (persona fisica) dell'amministratore, né esiste alcuna disposizione che lo preveda.
Ai fini della sua validità è sufficiente che nella relazione di notifica si faccia genericamente richiamo alla carica di rappresentanza. È invece importante, ha concluso il giudice capitolino, che la notifica degli atti giuridici al condominio venga eseguita presso il domicilio dell’amministratore in carica, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità giuridica non dotato di una sede propria. In altri termini, essendo il condominio sprovvisto di una sede legale, il domicilio coincide con quello dell'amministratore.