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Le maggioranze in assemblea per l’installazione del fotovoltaico sul tetto

Per l’installazione del fotovoltaico è richiesta l’autorizzazione assembleare al fine di verificare che non sia impedito l’uso agli altri condomini della parte comune (tetto)? Come deve avvenire la suddivisione della superficie con i millesimi di proprietà o in parti uguali?

di Rosario Dolce

La domanda

Per l’installazione del fotovoltaico è richiesta l’autorizzazione assembleare al fine di verificare che non sia impedito l’uso agli altri condomini della parte comune (tetto)? Come deve avvenire la suddivisione della superficie con i millesimi di proprietà o in parti uguali?

Il lettore, a fronte del quesito formulato, sembra fare riferimento alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso il ricorso a pannelli fotovoltaici, destinati al servizio di singole unità del condominio da applicare sul lastrico solare. Nel qual caso, appare opportuno richiamare la previsione riportata dall'articolo 1122 bis del Codice civile, il quale disciplina, per l'appunto, il procedimento decisionale che deve convenirsi per regolamentare l'esecuzione di un simile intervento.
In particolare – per come riferisce la norma letteralmente – nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L’assemblea dei condòmini, appositamente convocata, esaminato il progetto può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136 del Codice civile, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.L'assemblea dei condòmini, inoltre, ai fini dell’installazione degli impianti “di approvvigionamento energetico” è titolata a provvedere alla ripartizione dell’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

L’assemblea dei condòmini, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. Quanto poi alle concrete modalità di ripartizione della superfice, in punto, va richiamato l'articolo 1102 del Codice civile, applicabile al regime giuridico del condominio in base al richiamo di cui all’art. 1139 del Codice civile .

Sotto tale aspetto, va precisato, che la nozione di “uso paritetico” non viene intesa dalla giurisprudenza in termini di assoluta identità di utilizzazione della cosa comune, poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune. E infatti: “l'uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare” (Sez. 2, n. 4617, 27/2/2007, Rv. 597449).

L'assemblea dei condòmini, infine, stando al tenore letterale della norma, non è in grado di opporre rifiuto all'esecuzione dell'opera in commento, ma solo, per l'appunto – secondo le modalità sopra riportate - a disciplinarne le modalità di esecuzione, per non pregiudicare l'assunto “uso paritetico” da parte degli altri condòmini (sul punto, si veda il Tribunale Milano Sez. XIII Civile Sentenza N. del 06.10.2014).

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