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Visionare i registri condominiali è gratis. E i giustificativi di spesa?

L’articolo 1129 c.c. fa specifico riferimento alla visione gratuita dei registri condominiali, mentre per quanto riguarda i giustificativi di spesa, nell’art 1130 bis c.c. scompare la “visione gratuita” poiché l’articolo prevede la «visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese». La sola visione dei giustificativi di spesa è da intendersi, quindi, a titolo oneroso?

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di Rosario Dolce

La domanda

L’articolo 1129 c.c. fa specifico riferimento alla visione gratuita dei registri condominiali, mentre per quanto riguarda i giustificativi di spesa, nell’art 1130 bis c.c. scompare la “visione gratuita” poiché l’articolo prevede la «visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese». La sola visione dei giustificativi di spesa è da intendersi, quindi, a titolo oneroso?

A cura di Smart24 Condominio

No. I documenti in possesso dell'amministratore, al fine di consentirgli l'esercizio del mandato con rappresentanza, sono di titolarità dei condòmini e gli stessi hanno diritto ad esaminarli ogni qual volta ne facciano richiesta, pure senza sostenere alcun costo di sorta. Diverso è il caso in cui i condòmini desiderano estrapolare copia dei documenti che intendono visionare; nel qual caso, essi dovranno sostenere i costi del caso non potendo imputarsi la spesa al condominio in sé. L'unico limite all'esercizio del cosiddetto “diritto di ostensione” dei documenti riguarda la compatibilità della richiesta con le esigenze dell'ufficio dell'amministratore. In sintesi, si può dire che, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011, n. 19210).

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