Condominio

Abbattimento delle barriere architettoniche a prova cautelare

Va provato il pregiudizio del condomino contrario all’installazione

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

Il superbonus è stato esteso anche alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno degli edifici condominiali, nell'ambito degli interventi trainati (articolo 119, comma 2, a mente del quale: «gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1»).

Ora, l'esecuzione di un progetto di realizzazione di un impianto ascensore, da applicare all'esterno di un fabbricato condominio, nell'ambito di un appalto più generale in tema di superbonus costituisce materia del contendere tra un condòmino che si è escluso dalla realizzazione dell'innovazione “agevolata” e il condominio stesso, ovvero i condòmini che, in sede assembleare, hanno concorso a determinare la maggioranza per l'approvazione delle opere, per come complessivamente date in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

I fatti di causa

Il caso – appena risolto dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale, in sede cautelare (con ordinanza del 23 settembre 2022) – prende mossa dall'impugnazione della predetta delibera adottata da parte dell'assemblea dei condòmini, con cui il ricorrente lamentava l'invalidità, in ragione del fatto che la scelta di allocare all'esterno del fabbricato l'impianto si ponesse in violazione della rispettiva proprietà – quanto ai limiti delle distanze, rispetto al perimetro delle proprie finestre -, ovvero integrasse una violazione per la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato.

Il giudice di prime cure, sulla scorta di tale argomentazione, ha ritenuto opportuno accogliere la domanda di inibitoria sulla efficacia interinale della statuizione impugnata e il condominio resistente, in quanto tale, ha deciso di ricorrere a norma dell'articolo 669 terdecies Codice procedura civile dinanzi al giudice collegiale, per chiedere la riforma del provvedimento, temendo di perdere il “finanziamento indiretto” riconosciuto dal superbonus per l'esecuzione dell'opera.

La prova del pregiudizio

La controversia, nell'ambito del giudizio di cognizione sommaria di cui trattasi, perviene sotto le scure del giudice collegiale, il quale non rimane insensibile alle spiegazioni offerte in comunicazione da parte del condominio ricorrente. I giudici fiorentini, previa valutazione del compendio documentale offerto in comunicazione, rilevano che il condòmino resistente non aveva dato prova del pregiudizio lamentato: non aveva, infatti, dimostrato se l'approvazione dell'installazione dell'impianto ascensore, avvenuta con il suo dissenso, costituiva un'innovazione vietata ai sensi dell'articolo 1120 Codice civile, piuttosto che una modifica dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'articolo 1102 Codice civile.

Dall'altra parte, i predetti decidenti precisano che non sussisteva in giudizio la prova concreta sulla lesione della stabilità e sicurezza del fabbricato e/o dell'occorso pregiudizio arrecato dall'opera al decoro architettonico del fabbricato condominiale. Invero, in un'ottica di bilanciamento degli opposti interessi – così soggiungono - quelli ( i pregiudizi) lamentati costituirebbero, eventualmente, ove effettivamente sussistenti, un disagio di fatto non equiparabile all'impedimento della piena fruibilità degli appartamenti dei piani superiori (primo e secondo) da parte di soggetti che, oltre ad essere ultrasettantacinquenni, sono affetti da gravi patologie, tali da limitarne le capacità deambulatorie, come da certificazione medica prodotta in giudizio.

Non sono state apprezzate, infine, tampoco le eccezioni formulate dal condòmino dissenziente con riferimento alla normativa in materia di distanze, in quanto tali disposizioni sono state valutate come applicabili ad edifici finitimi e non anche ad unità immobiliari interne ad uno stesso condominio.Il giudice del cautelare ha fatto salve, infine, le verifiche postume correlate al completamento dell'opera per valutarne la perfetta legittimità, trovandoci appena in sede cautelare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©