Accollo delle morosità solo con il consenso dei condòmini
Diverso è il caso in cui chi paga è chiamato però ad anticipare le somme dovute dai morosi nelle more dell’escussione forzosa delle stesse
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 maggio
Tecnicamente le spese condominiali di spettanza del condomino moroso non possono essere addebitate agli altri in alcun caso, se non con il consenso dei condòmini che volessero accollarsele. Quello che, invece, può accadere è che, a fronte dell’inadempimento di alcuni condòmini, possa risultare necessario, nelle more del recupero forzoso, che i condòmini in regola con i pagamenti provvedano ad anticipazioni al fine di evitare danni più gravi (Cassazione, sezione II, 18 aprile 2014, n. 9083), come l’interruzione della fornitura di acqua o gas.
Per l'approvazione della deliberazione che autorizzi le anticipazioni non è richiesta una maggioranza qualificata e, una volta che il recupero forzoso avrà avuto successo, le anticipazioni stesse andranno restituite. Se, invece, una parte dei contributi non versati dovesse risultare irrecuperabile, quelle anticipazioni resterebbero a carico di chi le ha eseguite. D’altra parte, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede la possibilità che anche i condòmini in regola con i pagamenti rispondano delle obbligazioni condominiali non adempiute, in caso di infruttuosa preventiva escussione dei morosi.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5