Gestione Affitti

Affitti concordati: niente più attestazioni

Il decreto Semplificazioni prevede che ne basti una iniziale da far valere poi per ogni contratto di locazione che sia stipulato successivamente al suo rilascio

di Luca Malfanti Colombo

Per affitto a canone concordato si intende un particolare tipo di locazione abitativa che si caratterizza sostanzialmente per un importo più contenuto rispetto a quello desumibile dagli ordinari prezzi di mercato. Il canone viene infatti calcolato sulla base di appositi parametri che si trovano indicati negli Accordi territoriali siglati a livello comunale fra le principali Associazioni di categoria a tutela della proprietà edilizia e dell'inquilinato.

Le attestazioni

L’attestazione è fondamentalmente una certificazione con la quale viene dichiarata la conformità del contratto stipulato all'Accordo territoriale del Comune di riferimento. In altre parole, attestando un affitto concordato si dichiara che il contratto sottoscritto è stato stipulato nel rispetto degli accordi raggiunti tra le associazioni a tutela degli interessi della proprietà edilizia e dell'inquilinato. Sono proprio necessarie?Le attestazioni sono necessarie ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per la locazione agevolata. Ci si riferisce, ad esempio, alla cedolare secca fissata al 10% (anziché al 21%), alla deduzione Irpef al 33,5% (anziché al 5%), alle detrazioni Imu e Tasi del 25% ciascuna e a molte altre previste nei singoli casi dalla normativa locale ogni volta vigente.

La novità

Con decreto-legge del 21 giugno 2022 numero 73, recante «Misure urgenti di semplificazioni fiscali (…)», è stato previsto che le attestazioni in argomento (previste specificamente sia per i contratti concordati 3+2 che per quelli transitori e per studenti universitari) possono essere fatte valere per ogni contratto di locazione che sia stipulato successivamente al loro rilascio. Questo significa, in sostanza, che se Tizio (proprietario) dovesse decidere di affittare la propria abitazione col canone concordato a Caio (inquilino), egli, una volta concluso il contratto locativo in essere, potrà affittare lo stesso immobile a Sempronio (diverso inquilino) valendosi sempre delle attestazioni già rilasciategli, dalle associazioni di categoria competenti, al momento della stipula del primo contratto di locazione. Sono previsti limitazioni?Stando alla normativa richiamata, le attestazioni in oggetto sono comunque da richiedersi in caso di «eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune» al quale ineriscono. (Dl 73/2022 numero 73, articolo 7).

I risvolti pratici

La normativa in commento lascia sicuramente trasparire il positivo intento, della nostra classe dirigente, di una prima semplificazione atta a favorire un più agile accesso alla figura della locazione concordata, ad oggi gravata da un eccessivo e (a volte) scoraggiante iter burocratico. La speranza, tuttavia, è che nel tempo non se ne faccia indiscriminato abuso, convertendo cioè una nuova opportunità in strumento elusivo della reale funzione svolta dalle menzionate attestazioni. Ossia la prova della conformità del contratto locativo stipulato all'Accordo territoriale del Comune interessato.


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