Locazione

Affitti con morosità, decreto per il rimborso Imu 2021

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di Saverio Fossati

Arrivano i rimborsi per chi ha già pagato. E chi non ha pagato ha fatto bene. Parliamo dell’Imu 2021 sugli immobili abitativi locati ma il cui inquilino era sotto sfratto per morosità: il Dm dell’Economia in via di pubblicazione e attuativo dell’articolo 4 ter, comma 1, del Dl 73/2021 (Dl sostegni bis) detta le regole per ottenere quanto versato dai possessori dell’immobile al Comune per la scadenza del 16 giugno, cioè della prima rata o, per i più solerti, dell’intera Imu 2021. L ’esenzione, stabilita dal Dl 73/2021, era infatti divenuta legge con la pubblicazione della legge di conversione, il 25 luglio 2021, cioè molto dopo la scadenza del 16 giugno. Così .

La questione interessa parecchi proprietari: f acendo una stima, va considerato che negli ultimi 19 anni sono stati convalidati circa 800mila sfratti per morosità. Ne ne sono stati eseguiti (comprendendo anche quelli per finita locazione e necessità del locatore) almeno 500mila, e di questi circa il 90%, da almeno 10 anni, è rappresentato da quelli pronunciati per morosità e solo il resto per necessità del locatore o finita locazione. Quindi ci si può aspettare che gli sfratti per morosità che hanno subito una sospensione nel 2020-2021 siano almeno 120mila, e che i 100 milioni stanziati potrebbero bastare a stento.

L’istanza

Il decreto, già ora ampiamente in ritardo rispetto ai 30 giorni previsti dal Dl 73 (che scadevano il 24 agosto 2021) stabilisce che nell’istanza (una normale istanza di rimborso Imu) occorre indicare: a) possesso dell’immobile; b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; d) estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu riferita all’anno 2021; e) importo di cui si chiede il rimborso; f) le proprie coordinate bancarie.

Le condizioni

Il rimborso è quindi concesso se gli immobili erano affittati e con un provvedimento di sfratto per morosità già adottato prima del 28 febbraio 2020, la cui esecutività sia stata sospesa fino a giugno 2021. Il beneficio è riconosciuto anche ai casi di convalida di sfratto intervenuti dopo il 28 febbraio 2020, con sospensione di esecutività fino a settembre o a dicembre 2021.

Dichiarazione obbligatoria

Il Dm prevede poi una complicazione burocratica: tutti quelli che faranno istanza di rimborso dovranno presentare entro il 30 giugno 2022 la dichiarazione Imu (articolo 1, comma 769, della legge 160/2019), attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione 2021 e l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

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