Condominio

All’amministratore non serve la delibera autorizzativa per la riscossione di oneri condominiali

E neppure per conferire procura al difensore per costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni

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di Fabrizio Plagenza

Richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo per pagamento degli oneri condominiali rappresenta una delle attività di maggior frequenza nell'ambito del mandato conferito all'amministratore. L'ordinaria amministrazione del condominio non può prescindere, in effetti, da un attento e puntuale controllo della morosità condominiale così da “mantenerla” entro i limiti di normale tollerabilità. Certo, l'ideale è raggiungere una morosità pari a zero se non, addirittura, abbatterla del tutto ed avere crediti. Certamente, l'azione per il recupero del credito rientra tra i poteri (e doveri) dell'amministratore.

La vicenda
Eppure è stato necessario l'intervento del Tribunale di Roma, in sede di appello, a ribadire ciò che appare un corollario consolidato. È il caso trattato dalla sentenza 1473 resa dal Tribunale di Roma e depositata il 31 gennaio 2022. Il Tribunale laziale veniva investito dell'appello proposto dal condominio avverso una sentenza con cui il Giudice di pace aveva revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto in ordine ad oneri condominiali non pagati. Secondo il giudice di prime cure (decisamente caduto in errore), non sussisteva la legittimazione dell'amministratore ad agire in via monitoria e nel successivo giudizio di opposizione.

Il Tribunale di Roma, nell'accogliere il gravame e nel riformare la sentenza di primo grado, riporta la granitica giurisprudenza sul punto. È, infatti, noto che rientri tra le competenze dell'amministratore ex articolo 1130 comma 1, n.3 del Codice civile, con conseguente sua «legittimazione processuale, quella relativa alla riscossione degli oneri condominiali poiché nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi».

Amministratore legittimato senza necessità di autorizzazione
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'amministratore è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 Codice civile, quando cioè si tratti di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea (Cassazione Sezioni unite 18331 -18332/2010).

Con riferimento specifico, poi, al caso di «opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali» la Cassazione ha ribadito che riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea è «compito precipuo affidato dall’articolo 1130 Codice civile (e dall’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile) all’amministratore», il quale pertanto è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, «senza che occorra quell’apposita autorizzazione dell’assemblea», che è richiesta dall’articolo 1131 Codice civile, soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso (Cassazione 19533/2012, ed anche Cassazione, Sezioni unite 18331/2010; Cassazione 21841/2010; Cassazione 15638/2012).

Conferimento procura al legale senza delibera
Recentemente, la Suprema corte ha anche chiarito che l’amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare e che, ove anche intervenga, essa (la delibera autorizzativa) avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall’amministratore medesimo (Cassazione 10865/2016).

L'amministratore, dunque, rappresenta il condominio ma nei limiti delle attribuzioni allo stesso conferite dall'articolo 1130 o, eventualmente, con i maggiori poteri che solo il regolamento o l'assemblea può conferirgli. Nulla quaestio, dunque, nel caso in cui intenda compiere azioni conservative dei diritti inerenti le parti comuni. Viceversa, quando si esuli dalle sue attribuzioni, l'amministratore, per rappresentare i condòmini, deve essere dotato di specifica delibera assembleare o deve esserci il supporto di espressa previsione regolamentare.

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