Condominio

Ammesse anche le opere sulla sola pertinenza

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di G. Gav.

La pertinenza situata in un edificio separato – anche se molto vicino – a quello oggetto di intervento «non può agire quale moltiplicatore di spesa nel determinare il limite massimo agevolabile».

Rifacendosi alla circolare 30/E/2020 (punto 4.4.4) – secondo cui nei condomini «il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze» ma, allo stesso tempo, «non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi» – la Dre Emilia-Romagna (nell’interpello prot. 909-1915/2021) esclude che la pertinenza situata in un corpo di fabbrica staccato possa concorrere ad incrementare il massimale di spesa dell’intervento condominiale (nonostante sia oggetto di interventi sismabonus).

Ciò non significa, tuttavia, che le spese sostenute in tale pertinenza siano ininfluenti ai fini dell’agevolazione, in quanto la stessa circolare 30/E citata (punto 4.1.1) afferma che un intervento trainante «può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare» del 110% «indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale». Non potendo essere conteggiate come spese sostenute alle parti comuni, i costi afferenti l’intervento antisismico sulla pertinenza staccata «contribuiranno al massimale di 96.000 euro previsto per l'unità abitativa cui la pertinenza è legata», come accade per i lavori svolti sulle proprietà unifamiliari (circolare 7/E/2021). Ciò significa anche che se non si realizzano interventi antisismici o di ristrutturazione ex articolo 16-bis Tuir sulle singole unità abitative, per l’intervento alle pertinenze restano integri tutti i 96.000 euro di superbonus, in aggiunta al plafond valido per le parti comuni condominiali (risposta ad interpello 806/2021).

Ecobonus e locali «freddi»

Tuttavia, per quanto riguarda gli interventi ecobonus, la pertinenza staccata non può, nel caso specifico, contribuire in alcun modo ai limiti di spesa, non essendo dotata di impianto termico all’inizio dei lavori.

Se la risposta della Dre emiliana appare corretta in relazione al caso trattato, dovrebbero essere meglio definiti i contorni di quegli interventi in cui la pertinenza staccata (talvolta riscaldata) viene integrata all’edificio principale, tramite accorpamento o demolizione con utilizzo della relativa superficie.

I lavori negli alloggi

Altro tema frequentemente oggetto di quesiti è la possibile coesistenza tra spese agevolate per interventi antisismici sulle parti comuni (anche in edificio con proprietario unico) e spese agevolate al 50% per la ristrutturazione delle singole unità immobiliari, coesistenza che viene confermata dalla risposta resa a Telefisco 2022 sulle barriere architettoniche.

La distinzione diviene molto labile – ma secondo chi scrive permane comunque – in presenza di un intervento di integrale demolizione e ricostruzione, sempre in ottica di ristrutturazione edilizia.

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