Anche nei lavori di ristrutturazione e recupero del sottotetto vanno rispettate le distanze tra edifici
La disciplina infatti è di esclusiva competenza dello Stato e non è derogabile da legge regionale
In tema di recupero dei sottotetti la deroga ai parametri ed indici urbanistici ed edilizi non riguarda il rispetto, a cui dunque si è sempre tenuti, della disciplina delle distanze tra fabbricati. Il principio è alla base della ordinanza della Cassazione 37829/2021 depositata il primo dicembre e relativa ad una caso verificatosi a Milano.
I fatti
Il condominio di uno stabile ed un condomino dello stesso avevano citato in giudizio la condomina proprietaria, nello stabile adiacente, di un appartamento creatosi a seguito di sopraelevazione, un appartamento realizzato in violazione, facevano rilevare, delle distanze legali dal condominio attore ed il cui balcone cosiddetto a tasca, incassato, violava anche le norme in materia di vedute. La condomina costituitasi chiamava in causa la società immobiliare sua dante causa, ma più che soffermarci sugli aspetti relativi al passaggio di responsabilità tra convenuti, è interessante seguire il ragionamento che ha portato i giudici di legittimità a respingere le richiesta della ricorrente.
La differenza tra nuova costruzione e ristrutturazione
Quest’ultima lamentava la falsa applicazione dell’articolo 64, secondo comma, della legge Regione Lombardia 12/2005 perchè, a suo avviso, la Corte d’appello aveva erroneamente configurato come nuova costruzione un intervento edilizio che era invece una ristrutturazione del sottotetto di un preesistente edificio, trasformato in locale abitabile. Nell’ambito di questi interventi la distanza di 10 metri tra le pareti finestrate prevista non avrebbe potuto essere applicata perchè nel suo appartamento c’era una semplice finestra lucifera, un’apertura creata per dare luce al locale.
Tesi entrambi respinte dai giudici di legittimità. Quanto al primo punto ci troviamo in presenza di nuova costruzione - scrivono - perchè era stata modificata la sagoma ed il volume dell’edificio preeesistente. Le distanze dunque andavano assolutamente rispettate proprio in virtù della legge regionale lombarda relativa al recupero dei sottotetti che esplicitamente precisa che « la disciplina delle distanze è materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato» (Corte costituzionale, ordinanza 173/2011). Quanto al terrazzo, il cui fatto di essere a tasca non incide, sullo stesso si aprivano 4 portefinestre che consentivano la vista sull’edificio prospiciente in maniera evidente. Non si trattava dunque di semplici luci, ma di finestre vere e proprie aperte sul condominio attiguo e sull’appartamento del condomino attore.