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Anche un solo condomino può richiedere la rimozione dell’amministratore all’autorità giudiziaria

Non occorre l'assistenza di un legale (anche se, vista la complessità della disciplina è sempre preferibile ricorrervi)

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Per la rimozione dell'amministratore condominiale tramite la «volontaria giurisdizione» è necessario procedere con un legale? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?

A cura di Smart24Condominio
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino – e, nel qual caso, non occorre l'assistenza di un legale (anche se, vista la complessità della disciplina è sempre preferibile ricorrervi) - nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.

Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell’undicesimo comma dell'articolo 1129 Codice civile, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

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