Condominio

Annullabile, non nulla, la delibera che nel ripartire le spese vìola i criteri di legge

Per essere nulla la delibera deve infatti modificare, oltre le sue attribuzioni, i dettami normativi

immagine non disponibile

di Giovanni Iaria

E' annullabile e non nulla la delibera con la quale l'assemblea nel ripartire le spese condominiali viola o disattende i criteri stabiliti dalla legge. Pertanto, è valido il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di oneri condominiali nel caso in cui il condòmino non abbia impugnato la relativa delibera entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, decorrenti dall'approvazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data della sua comunicazione per gli assenti. Lo ha ribadito il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza 301/2020, pubblicata il 19 febbraio 2020.

I fatti
Nella vicenda esaminata, un condominio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino per il mancato pagamento di oneri condominiali relativi a lavori di manutenzione del lastrico solare sovrastante il suo appartamento che erano stati approvati dall'assemblea. L'ingiunzione veniva concessa sulla base di una delibera dell'assemblea condominiale che aveva approvato il rendiconto consuntivo e lo stato di ripartizione. La delibera non era stata impugnata.

Contro il decreto ingiuntivo, il condòmino proponeva opposizione deducendo l'illegittimità del criterio di riparto della spesa utilizzato in quanto in contrasto con la previsione degli articoli 1123 e 1126 del Codice civile. Secondo il condòmino, il lastrico solare, che era di uso esclusivo di un altro condòmino, faceva da copertura oltre che al suo appartamento anche ad altri locali e ad altre parti comuni dell'edificio condominiale. Oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, il condòmino chiedeva la condanna del condominio alla restituzione di somme anch'esse relative a lavori del lastrico solare, asserendo di averle versate in eccesso rispetto a quelle di sua spettanza.

Nel costituirsi in giudizio il condòminio riteneva corretta la ripartizione delle spese relative ai lavori del lastrico solare, contestava la richiesta di restituzione delle somme avanzata dal condòmino, in quanto estranea all'oggetto della causa, e chiedeva oltre al rigetto della sua richiesta anche il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

La decisione
L'opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, mentre il Tribunale nel decidere l'appello promosso dal condominio lo ha accolto ricordando il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla riscossione di oneri condominiali, il giudice non può sindacare, in via incidentale, la validità della delibera in quanto questo compito è riservato al giudice davanti al quale la delibera è eventualmente impugnata.

Compito del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è solo quello di verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare. Il sindacato del giudice del giudizio dell'opposizione al decreto ingiuntivo è possibile solo nelle ipotesi di nullità della delibera.

Delibere nulle o annullabili
Sono nulle, ha ricordato il Tribunale, le delibere relative alla ripartizione delle spese nel caso in cui l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini, mentre sono annullabili nel caso in cui questi criteri siano violati o disattesi.

Secondo il Tribunale, poiché, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, il condòmino aveva contestato la delibera, ritenendola illegittima per aver violato nel ripartire le spese dei lavori del lastrico solare i criteri legali di cui all'articolo 1126 del Codice civile all'epoca vigente e non anche la loro modifica, essa era annullabile e non nulla.

Pertanto, ha concluso, considerando la mancata impugnazione nel termine di cui all'articolo 1137 del Codice civile, la delibera è divenuta efficace e vincolante nei confronti di tutti i condòmini e di conseguenza è preclusa al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di ogni sindacato sulla stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©