Annullabile il verbale assembleare che non indica il quorum deliberativo
È un dato necessario ai fini di una eventuale impugnazione e non si può genericamente scrivere che la delibera è stata approvata a maggioranza
Un procedimento d’impugnazione di delibera condominiale per, tra le altre ragioni, omessa indicazione del quorum deliberativo, si è concluso con la sentenza 378/2021 del Tribunale di Novara.
La vicenda
Si dibatteva d’ipotesi di annullabilità della delibera, in applicazione del principio sancito dalle sezioni Unite della Cassazione, dapprima con la sentenza 4806/2005 e, recentissima, 9839/2021); è stata, quindi, disattesa l'eccezione di tardività sollevata dal condominio e relativa all’invio del verbale tramite mail in quanto l'email ordinaria asseritamente inviata dall'amministratore era stata tempestivamente contestata (Cassazione 31402/2019); in mancanza di prova dell'effettiva ricezione dell'email, infatti, l'impugnazione era tempestiva perchè proposta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale.
Del resto, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, «il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 Codice civile e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (Cassazione 11606/2018).
Le rettifiche al rendiconto prima della sua approvazione
Nei confronti della delibera approvante un rendiconto viziato da errore contabile è ammissibile un’azione di impugnazione da parte del condomino che si ritenga leso e che intenda contestarne la legittimità; ciò, però, non significa che sia preclusa al condominio la possibilità di agire provvedendo ad emendare l'eventuale errore contabile: così come succede per i bilanci societari, anche per il rendiconto condominiale si possano correggere i conti, inserendoli nei nuovi bilanci ancora da approvare con una nuova delibera.
Ciò in quanto l’assemblea condominiale, in generale, ha la facoltà di discutere e deliberare su uno stesso argomento in sedute diverse, con il potere di revocare o sostituire una delibera già assunta; è da ritenersi legittima una delibera assembleare che provveda alla revisione dei bilanci condominiali, anche di dieci anni prima, in quanto l’assemblea di condominio può legittimamente modificare il consuntivo, senza che ciò costituisca una contrarietà alla legge o ad un qualsiasi regolamento (Cassazione 26243/2011). In conclusione l’amministratore può e deve provvedere a rettificare le posizioni di debito-credito dei condòmini, includendo le adeguate correzioni in seno ai bilanci che l’assemblea condominiale deve ancora approvare.
Mancata indicazione del quorum deliberativo
È stata accolta la domanda di annullamento relativa all’approvazione del preventivo di gestione, atteso che mancava pacificamente l'indicazione del quorum deliberativo, necessaria al fine di consentire il controllo di validità della deliberazione: nelle ipotesi di violazioni sostanziali, come questa, è necessario che la parte che intende impugnare, sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto.
Sicché, nel caso in cui il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata e, del resto, «il verbale dell’assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perchè tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall’articolo 1136 Codice civile» (Cassazione 24132/2009).
Mai espressioni generiche
La mancata verbalizzazione espressa dell'approvazione “all'unanimità” o, in caso di approvazione a maggioranza, dell'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio – limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, espresso con la locuzione «l’assemblea, a maggioranza, ha deliberato», o simili – rende invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’articolo 1136 Codice civile (già citata sezioni Unite 4806/05, secondo cui è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote; Cassazione 810 /1999; Cassazione 10329/1998).In definitiva, la delibera è stata annullata in relazione all'approvazione del preventivo di gestione, per mancata indicazione del quorum deliberativo.