Condominio

Approda in Sicilia il fascicolo del fabbricato

Dovrà essere tenuto dal proprietario o dall'amministratore del condominio, i quali vengono parimenti onerati di comunicare gli aggiornamenti al Comune

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di Rosario Dolce

Anche la Sicilia si appronta una tutela “preventiva” del patrimonio edilizio privato con l'adozione di un documento in grado di compendiare tutti i certificati di sicurezza di cui abbisogna un fabbricato condominiale. Il Decreto presidenziale 531 del 20 maggio 2022, richiamando l'articolo 4 rubricato «Regolamenti edilizi comunali» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 (Testo unico dell'edilizia) della legge 16/2016 di “recepimento”, adotta il “proprio modello tipo” qui valorizzando anche il ruolo dell'amministratore e del condominio negli edifici, attraverso il ricorso al “fascicolo del fabbricato”.

Obbligo di adozione

Il provvedimento in commento prevede (che potete consultare cliccando qui) , in particolare (articolo 17), l'obbligo di adozione del documento tecnico-amministrativo, in fase di prima applicazione, solo per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, numero 23, mentre per i fabbricati esistenti viene lasciata ampia discrezionalità alle amministrazioni comunali di stabilire a quali fabbricati potere estenderne l'adozione.

Responsabilità sulla formazione e custodia

Il “fascicolo del fabbricato” dovrà essere tenuto dal proprietario o dall'amministratore del condominio, i quali vengono parimenti onerati di comunicare gli aggiornamenti al Comune di appartenenza, oltre che, rispettivamente, ai successori a titolo particolare o agli altri colleghi, in caso di passaggio delle consegne.

Professionisti in grado di redigerlo

L'incarico di redigere il fascicolo del fabbricato viene, invece, demandato a professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su mandato del proprietario o dell'amministratore del condominio.

Il contenuto

Quanto al contenuto del “fascicolo del fabbricato – di matrice digitale, “preferibilmente” (per come riportato dal citato articolo) -” è stato previsto che lo stesso non possa prescindere dall'annoverare i seguenti elementi fondamentali; e segnatamente:
- l'individuazione catastale e georeferenziazione dell'immobile;
- titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
- documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all’intero edificio;
- copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità (Sca) con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- copia dell'autorizzazione del Genio Civile;
- elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
- indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
- relazione energetica di cui al Dlgs 192/2005 (ex legge 10/1991);
- certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.

Obbligo targa con riferimenti amministratore

Il provvedimento normativo, infine, dà attuazione (anche) alla previsione contenuta nell'articolo 1129, comma V, Codice civile, laddove prevede che: «Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore».Nello specifico, l'articolo 57 prevede che: «Nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia di “Pubblicità e affissioni e relative imposte” per l'imposta comunale sulla pubblicità, gli amministratori dei condomìni sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, nonché a comunicare tali dati per via telematica all'Ufficio Toponomastica, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell'edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada».

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