Condominio

Arbitrato, l’alternativa al giudice di pace per le liti condominiali

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di Rosario Dolce

L'articolo 102 della Costituzione recita «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario» e l'articolo 25 della Carta fondamentale prescrive che «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

Il richiamo a queste norme è fondamentale per comprendere quale sia stata la resistenza giuridica verso l'implementazione dell'arbitrato nelle liti giudiziarie tra privati.Il percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale, in punto di arbitrato e derivati, è stato avviato nel 1958 con la sentenza n. 35 ed è poi proseguito con numerose pronunce di cui l'ultima decisione è quella n. 123 del 2018, e si caratterizza proprio per una progressiva valorizzazione dell'arbitrato come giurisdizione dei privati, che si pone in alternativa alla giurisdizione pubblica dello Stato, superando i limiti ermeneutici portati dalle norme sopra riferite.

In questi termini, non si discute più di privatizzazione del servizio giustizia ma piuttosto dell'esercizio di una “giurisdizione senza Stato”, ovvero di “giurisdizione privata” o financo “forense”, pienamente sostitutiva di quella del giudice ordinario, seppure ad essa equivalente (sulla erosione della sovranità statale in punto di giurisdizione, vedasi S.M. Carbone, Per una interpretazione internazionalmente orientata della disciplina italiana dell'arbitrato: prospettive di sviluppo, nel vol. L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, ESI, Napoli 2016, 183 ss).L'arbitrato, pertanto, trova la fonte di legittimazione non tanto nella sovranità e nella giurisdizione statale quanto nell'autonomia dei privati.

La stessa autonomia in grado di autodeterminarsi con gli “arbitrati amministrati” o “istituzionalizzati, in cui le parti, anziché predisporre autonomamente le regole che devono disciplinare il procedimento, affidano la gestione e l'organizzazione della procedura ad apposite istituzioni che, tramite i propri regolamenti, offrono al pubblico servizio per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.Lo strumento attraverso cui avviene la scelta della forma arbitrale amministrata è la relatio contenuta nell'accordo compromissorio e/o nella clausola arbitrale, così il regolamento arbitrale diviene parte integrante della convenzione di arbitrato (Elena Ficociello, L'arbitrato amministrato: profili contrattuali e di responsabilità, giugno 21, 2017 in iusitinere.it).

Arbitrato amministrato
La formula “arbitrato amministrato” non è prevista dal nostro codice di rito, anzi essa figura solo nell'ultimo comma dell'art. 832 c.p.c., laddove si legge che “se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo”.Il presupposto a cui far capo è sempre lo stesso: “l'arbitro, quale che ne sia l'estrazione, deve, non meno del giudice togato, essere ed apparire imparziale nel corso di tutto il processo e all'atto della decisione” (Così, E. Fazzalari, L'etica dell'arbitrato, in Rivista dell'arbitrato, n. 1, 1992, 1 ss.).L' “esternalizzazione” del servizio di composizione giurisdizionale dei conflitti tra privati sembra allora esser frutto dell'applicazione di un altro principio estensivo, per quanto mutuabile alla fattispecie, quale quello della “sussidiarietà orizzontale”, di cui all'articolo 118 Costituzione (in punto, Tommaso E. Frosini, Arbitrato rituale e giurisprudenza costituzionale, 5 Dicembre 2018, federalismi.it)La sussidiarietà della giurisdizione – come sostiene l'autorevole dottrina appena citata - consiste nel favorire le parti in una controversia verso una serie di soluzioni alternative al giudizio ordinario: dalla risoluzione negoziale diretta tra le parti, alla conciliazione, all'arbitrato, per l'appunto

.Lo stesso Piano Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNNR), in effetti, è impreziosito dalla concreta applicazione di questo nuovo approccio, per quanto riconducibile al principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo, nella sezione riservata alla riforma della giustizia, il ricorso all'arbitrato secondo le seguenti modalità di attuazione, “… il rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell'arbitro viene attuato attraverso la previsione di uno specifico dovere di disclosure, nonché attraverso la possibilità di attribuire agli arbitri il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare. Ciò consente di portare a compimento la natura di equivalente giurisdizionale oramai attribuita all'istituto e garantire un maggior grado di effettività della tutela arbitrale, in linea con gli altri ordinamenti a noi più vicini”.

Ora, si comprenderà appieno, dopo la rassegna di questi brevi spunti dogmatici, che al processo storico costituzionale in disamina non può certamente rimanere estraneo il microcosmo condominiale. Anzi, verrebbe da dire che proprio l'ambito condominiale è quello che più di ogni altro ha, in questo momento, bisogno di reperire esperti professionisti in grado di comporre velocemente, senza tergiversare oltre un dato standard temporale di riferimento, le controversie che sorgono intra et extra mura. Il “depotenziamento” della giurisdizione statale verso la composizione delle liti condominiali è, d'altronde, emblematico, per come testimoniato dalla riforma del giudice competente ratione materiae, il quale non sarà più, almeno dal 1° ottobre 2025, un magistrato togato “specialista” ma un magistrato onorario “generalista” (il Giudice Onorario di Pace).

Per fortuna, l'Avvocatura non è rimasta impassibile a questo “processo storico” e si appresta ad abbracciare nuove prospettive “costituzionali”, nell'alveo della cosiddetta “giurisdizione forense” (in punto, si veda Remo Danovi, Il declino del processo e la “giurisdizione forense”, in http://www.aiafrivista.it/declino-processo-giurisdizione-forense).

Specializzazioni forensi
In questa direzione si apprezzano le specializzazioni forensi: che includono, tra le tante, nell'ambito civile anche quella sul “diritto condominiale”, per quanto resa nel più ampio ambito del “diritti reali, condominio e locazioni”. (cfr Decreto del Ministero della Giustizia del 1° ottobre, n. 163 - in vigore dal 27 dicembre 2020 -, approvando il “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ridefinisce i settori di specializzazione e le modalità di conseguimento del titolo di cui al D.M. 12 agosto 2015, n. 14).Le specializzazioni “forensi” possono essere, quindi, elevate a delle condizioni professionali per selezionare arbitri referenziati e imparziali nell'ambito di arbitrati amministrati o istituzionalizzati, di cui anche il “mondo condominiale” può e potrà avvalersi, come alternativa al ricorso alla giurisdizione Statale.

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