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Asseverazioni bonus edilizi: il video è una prova più efficace rispetto alle semplici fotografie

di Guglielmo Saporito

Acque agitate sulla documentazione da allegare per i bonus 110%: un autorevole intermediario (Deloitte) chiede, infatti, ai professionisti che asseverano la documentazione un filmato che immortali i luoghi e gli interventi in corso.

Il problema sorge in quanto la recente risposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici richiede semplici fotografie, e nella differenza tra descrizione statica (la fotografia) e dinamica (il filmato) si anniderebbe una possibile sfiducia nei confronti del professionista che assevera. Il problema formale non è di difficile soluzione, perché (come precisa lo stesso intermediario) basta una ripresa effettuata con il telefonino per soddisfare l’esigenza di documentazione.

In altri termini, la ripresa dinamica (anche di pochi minuti) è ritenuta più convincente rispetto alle immagini statiche. Ambedue le riproduzioni sono previste dal Codice civile (art. 2712) che comprende anche (dal 2010) le riproduzioni “informatiche”; nell’edilizia, quando è sorto il problema di dare una data specifica ad un edificio, si è elevata la fotografia a mezzo di prova (articolo 9 bis Dpr 380/2001, modificato nel 2020).

Se vi è una fotografia, secondo le norme urbanistiche, vi è anche la prova dello stato dell’immobile, con riferimento all’epoca della fotografia stessa. Negli altri settori, le fotografie sono accomunate agli altri supporti video ed audio: la legge 241/1990 consente ad esempio l’accesso ai documenti indipendentemente dai supporti sui quali i dati sono conservati. Si può così ottenere una copia di una telefonata al numero di emergenza 113, una riproduzione magnetica o “fotocinematografica” di una riunione di un Consiglio comunale o la copia di un “fuori onda” di una intervista televisiva.

In nome della trasparenza, qualora vi sia un interesse specifico, si può avere accesso anche a documenti anche di ampio formato. Del resto, sono molto diffusi gli apparecchi che registrano situazioni riprese dall’interno di veicoli lungo le strade (cosiddette “dashcam”), molto apprezzate da chi è soggetto a rischi nei percorsi quotidiani (tassisti, autotrasportatori): ciò conferma la percezione di una diffusa utilità di prove nella vita quotidiana. Anche per finalità difensive, le registrazioni video assumono una particolare diffusione perché contestualizzano gli eventi: si discute ad esempio dell’opportunità di fornire le forze dell’ordine di telecamere personali, mentre nella pratica professionale medica la ripresa delle operazioni chirurgiche vede convergere esigenze didattiche e difensive.

Sempre in tema di utilizzazione di quelle che il Codice civile chiama “riproduzioni meccaniche”, occorre tener presente la frequente utilizzazione di messaggini e screenshot, in particolare se offensivi o utili per dimostrare infedeltà coniugali o altri tipi di inadempimenti. Anche la Corte di cassazione ha dato peso alle riprese di Google street view (n. 27224/22) ritenendo che un’infedeltà possa essere dimostrata attraverso riprese in luoghi pubblici, senza che il motore di ricerca possa esserne ritenuto in qualche modo responsabile.

Tutti questi elementi convincono che il video ha una capacità di convincere superiore alla fotografia: la ripresa dinamica è più globale, dando l’idea di una verità che la fotografia prova in misura minore. Il rapporto tra elemento statico e ripresa mobile è favorevole a quest’ultima, anche quando la legge dà valore formale solo ai documenti scritti: un testamento, ad esempio, non può essere contenuto in un video (articolo 601 Codice civile), anche se ovviamente una video comunicazione allegata allo scritto può risultare molto più personalizzata.