Condominio

Azione contro l’ex amministratore e onere della prova: la Ctu contabile non è un mezzo di prova

Compete alla parte che agisce in giudizio produrre le prove su cui fonda la propria pretesa, la Ctu ha il compito semmai di confermarle

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di Fabrizio Plagenza

Accade spesso che, a seguito del cambio di amministrazione, si renda necessario verificare la contabilità condominiale. A volte tale adempimento viene effettuato solo ai fini di una maggiore chiarezza della documentazione. Altre volte, invece, appare opportuno e doveroso ricostruire la contabilità ai fini della verifica della correttezza dell'operato dell'ex amministratore. Laddove, tuttavia, si voglia eccepire l'inadempimento di quest'ultimo, occorre ricordare l'importanza del rispetto delle norme processuali ai fini della prova del diritto che si vuole far valere. Ce lo ricorda il Tribunale di Roma, con la sentenza 4760 depositata il 26 marzo 2022.

I fatti
Nel caso trattato dal Tribunale romano, il condominio conveniva in giudizio l'ex amministratore, lamentando la violazione dell'obbligo contenuto nell'articolo 1130 Codice civile comma 2 numero 10 nonché la violazione dell'obbligo di diligenza incombente sul mandatario ai sensi dell'articolo 1710 Codice civile. Tuttavia, la domanda proposta dal condominio non veniva accolta, «non avendo l'attore fornito la prova dei fatti costitutivi della stessa». I motivi del rigetto della domanda sono lineari e si possono così riassumere.

Come noto, l’amministratore deve esercitare il mandato ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia. «Tale diligenza - ricorda la sentenza 4760/2022 - stante la specificazione della figura dell’amministratore del condominio, va valutata alla luce del più rigido criterio previsto nello svolgimento del proprio incarico». Ne consegue che, in caso di inadempimento, «l’amministratore sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del Codice civile».

La contabilità irregolare e l’onere della prova
Nel caso di specie, il condominio, sebbene avesse allegato l'esistenza di alcune irregolarità gestorie, rappresentando la difficoltà per il nuovo amministratore di ricostruire la contabilità del condominio (non avendo peraltro il convenuto consegnato tutta la documentazione afferente il proprio periodo gestorio), non ha chiesto condannarsi l'ex amministratore alla consegna completa della documentazione né al risarcimento degli eventuali danni conseguenti. Il condominio attore, al contrario, affermava «solo di vantare un credito nei confronti del convenuto allegando, di fatto, l'esistenza di un ammanco di cassa».

Il giudice romano ricorda che compete alla parte che agisce in giudizio apportare le prove su cui fonda la propria pretesa.«Né a tale onere probatorio avrebbe potuto supplire una Ctu contabile che non costituisce un mezzo di prova»: la ricostruzione delle poste di dare/avere (entrate/uscite) delle somme gestite dal convenuto doveva essere allegata dall’attore mediante idonea prova documentale ed un’eventuale Ctu avrebbe, semmai, esaminato e riscontrato la correttezza della somma richiesta dall’attrice.

L’avanzo di cassa poi disperso
Recentemente, il Tribunale di Roma, in merito al rigoroso onere della prova, ha ricordato che il condominio, in generale, in quanto mandante, è onerato della prova (da fornirsi tanto attraverso la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto attraverso i movimenti del conto corrente) che determinati esercizi si siano, in realtà, chiusi, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (ma, poi, a un certo punto, “dispersi” - senza una corrispondente, effettiva partita in uscita -) oppure sin dall’inizio fraudolentemente occultati.

Nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta (Tribunale di Roma, sentenza 2170/2022). E, nel mese corrente, un'altra pronuncia del Tribunale di Roma ha evidenziato come «in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l’amministratore sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 Codice civile» (Tribunale di Roma, sentenza 3580/2022).

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