I temi di NT+Superbonus

Bonus casa e cessioni bloccate, si ricomincia da otto punti fermi

L’esame del decreto 11/23 riprende dai correttivi già approvati: sciolti i nodi dei mini lavori e dei contratti preliminari. Attesa per le soluzioni sui crediti incagliati e la proroga per opzioni e villette

Dopo lo shock del blocco improvviso alle cessioni dei bonus casa, i correttivi al decreto 11/2023 prendono forma. Restano ancora diversi problemi da risolvere, ma oggi – quando la commissione Finanze della Camera darà il voto decisivo – si ripartirà da otto punti fermi già approvati giovedì scorso. Poi, mercoledì 29, la discussione si sposterà nell’Aula di Montecitorio.

Le modifiche, innanzitutto, tendono una mano ai contribuenti rimasti spiazzati dal decreto. Così, chi ha in programma piccoli interventi che non aveva ancora avviato– come il cambio delle finestre – potrà salvare la cessione o lo sconto in fattura se entro il 16 febbraio ha eseguito almeno un pagamento o, in mancanza, se autocertifica insieme all’impresa di aver già stipulato il contratto di fornitura.

Mantiene la cessione e lo sconto anche chi – entro il 16 febbraio – non aveva ancora registrato il preliminare di compravendita di una casa ristrutturata o ricostruita con il sismabonus acquisti. Gli emendamenti stabiliscono che, a quella data, conterà la presentazione della pratica edilizia da parte dell’impresa: un’apertura che consentirà di sfruttare la cessione e lo sconto ancora per molti cantieri, fino alla fine del 2024 (termine attuale di vigenza delle detrazioni ordinarie). Guadagna tempo anche la cessione del bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche – ora previsto fino al 2025 – che viene esclusa dal blocco.

Altri emendamenti recepiscono le norme interpretative suggerite dal Consiglio nazionale dei commercialisti. La più utile è forse quella che chiarisce che i bonus ordinari sono cedibili anche se il contribuente si è portato avanti con i pagamenti rispetto alle opere.

Cosa manca? Governo e deputati lavorano a una soluzione innovativa per i crediti incagliati.

Devono poi essere messe nero su bianco le proroghe. Quella per ultimare i lavori sulle villette. Ma, soprattutto, quella per comunicare le opzioni di cessione o sconto dei bonus 2022: la scadenza è venerdì 31 marzo, l’obiettivo è arrivare all’autunno.

I punti già chiariti

1. Attività edilizia libera
Conta l’accordo con il fornitore
Sarà risolto il problema di chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura per bonus ordinari che ricadono nell’edilizia libera e per i quali entro il 16 febbraio non sono stati avviati i lavori. Casi tipici: il cambio delle finestre, l’installazione di una nuova caldaia, un condizionatore o un impianto fotovoltaico. Cessione e sconto saranno ammessi purché entro il 16 febbraio sia stato «stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» (in particolare, basta un pagamento eseguito entro il 16 o, in mancanza, un’autocertificazione di committente e fornitore).

2. Case acquistate da imprese
Addio al preliminare
Viene rimosso il blocco in cui sono incappati tutti coloro che alla data del 16 febbraio non avevano ancora registrato il contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione ristrutturata da impresa con la detrazione del 50% o il sismabonus acquisti. Non si dovrà più guardare al preliminare, ma alla data di presentazione del titolo abilitativo da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori. Lo stesso criterio varrà per l’acquisto del box auto pertinenziale.

3. Varianti e delibere
Non contano le modifiche
Con una norma interpretativa, viene precisato che le varianti alla Cila (o agli altri titoli abilitativi) non rilevano «ai fini del rispetto dei termini previsti». È un chiarimento che evita pregiudizi per chi ha presentato una pratica edilizia entro il 25 novembre o il 31 dicembre 2022 (per prenotare il 110%) o entro il 16 febbraio 2023 (per mantenere la facoltà di cessione). Non creano problemi neppure le delibere condominiali con cui si vota la variante.

4. Barriere architettoniche
Sempre cedibile il bonus 75%
Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche eviterà il blocco delle cessioni: sarà possibile cedere il credito o fare lo sconto in fattura anche per i lavori avviati dal 17 febbraio 2023. Questo salvacondotto vale solo per gli interventi che ricadono nell’articolo 119-ter del decreto Rilancio.

5. Bonus ordinari e Sal
Liquidazione a Sal facoltativa
Con un’altra norma interpretativa, viene precisato che per i bonus ordinari la cessione e lo sconto possono avvenire a prescindere dallo stato avanzamento lavori (cioè, anche se il committente si è portato avanti con i pagamenti rispetto all’effettiva esecuzione delle opere). Era sempre stato inteso così, ma una recente sentenza della Cassazione aveva fatto sorgere dei dubbi. Nulla cambia per il superbonus, dove la cessione a Sal era e resta obbligatoria.

6. Qualificazione Soa
Calcolo sui singoli appalti
La soglia di 516mila euro di lavori – al di sopra della quale l’impresa deve avere la qualificazione Soa – va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto. Ad esempio, un’azienda che prende in appalto opere per 700mila euro dovrà essere qualificata, ma se subappalta interventi per 50mila euro a un’altra ditta, quest’ultima non necessita della Soa.
Confermato il calendario già previsto dalle Faq delle Entrate. Sempre escluse dall’obbligo di Soa le «agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari» (ad esempio, il sismabonus acquisti).

7. Allegato B sismabonus
Possibile la remissione in bonis
Confermata la possibilità di usare la remissione in bonis quando non si è presentato l’allegato B necessario ai fini del sismabonus. La remissione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si usa la prima rata di detrazione; se si fa la cessione o lo sconto in fattura, deve avvenire prima di comunicare tali opzioni.

8. Visto di conformità
Congruità parcella facoltativa
Superata una delle tante richieste impossibili per le cessioni: quella secondo cui, per detrarre la parcella del visto di conformità emessa dall’intermediario fiscale, tale importo dovrebbe essere indicato nell’asseverazione di congruità rilasciata dal tecnico. Requisito appunto impossibile, dato che il tecnico redige la sua asseverazione prima che il fiscalista apponga il visto e non ha parametri per vagliare la congruità della sua parcella.

I punti da confermare


1. Crediti incagliati
Più soluzioni sul tavolo del Mef
Tra i nodi da sciogliere c’è quello dei crediti d’imposta per i quali le imprese o i committenti non trovano acquirenti. Le ipotesi sono diverse: permettere alle banche di acquistare questi crediti e compensarli con le imposte versate in F24 dai propri clienti; convertirli in titoli di Stato; adottare una «soluzione innovativa» tramite un veicolo, citata venerdì dal presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (Fdi).

2. Più tempo per le cessioni
Opzioni entro il 30 novembre
Per le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 (o rate residue delle spese 2020 e 2021) il termine scade il 31 marzo prossimo, salva la possibilità di fare la remissione in bonis fino al 30 novembre se entro fine marzo si è già raggiunta l’intesa con un acquirente. È in arrivo la possibilità di comunicare le opzioni con un termine più ampio – ipotizzato al 30 novembre – versando 250 euro di sanzione, anche se si raggiunge l’accordo con l’acquirente dopo il 31 marzo.

3. Cantieri nelle villette
Un’altra proroga per i lavori
Deve ancora essere ufficializzata la proroga per i lavori agevolati dal 110% su unità monofamiliari e indipendenti per i quali il committente aveva raggiunto il Sal del 30% allo scorso 30 settembre. Il termine attuale è il prossimo 31 marzo, che potrebbe diventare 30 settembre.