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Caldaia nuova con scarico della condensa nel pluviale condominiale

Vorrei installare una caldaia a condensazione e collegare lo scarico della condensa, dopo averlo addolcito, collegandomi al pluviale condominiale che passa nel mio terrazzo. Il tubo non è in metallo. L'amministratore del condominio però mi ha avvisato che questo collegamento anche se legale deve prima essere autorizzato da una assemblea condominiale e che la legge non mi da il diritto di farlo in autonomia. Leggo pareri contrastanti in materia e non so quindi che fare anche perché vorrei evitare la riunione di condominio. Chiedo quindi se ho un appiglio per farlo in autonomia.

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di Rosario Dolce

La domanda

Vorrei installare una caldaia a condensazione e collegare lo scarico della condensa, dopo averlo addolcito, collegandomi al pluviale condominiale che passa nel mio terrazzo. Il tubo non è in metallo. L'amministratore del condominio però mi ha avvisato che questo collegamento anche se legale deve prima essere autorizzato da una assemblea condominiale e che la legge non mi da il diritto di farlo in autonomia. Leggo pareri contrastanti in materia e non so quindi che fare anche perché vorrei evitare la riunione di condominio. Chiedo quindi se ho un appiglio per farlo in autonomia.

A cura di Smart24 Condominio

La norma da richiamare, per rispondere al lettore, è quella indicata dall'articolo 1112 codice civile, a mente del quale: “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.

Una datata sentenza della Corte di Cassazione – ma sempre valida, da poter adattare al caso in specie – ha statuito che: “L'installazione di nuovi tubi, per lo scarico di servizi igienici nelle condutture di edificio condominiale, la quale venga eseguita all'interno del solaio di separazione fra due piani, configura un uso legittimo della cosa comune da parte del singolo condomino, ai sensi dell'art. 1102, ove non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso, e cioè non ostacoli l'allocazione di altre analoghe tubazioni, e non è soggetta alle disposizioni che sono dettate dall'art. 889 c.c., in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi e che regolano i rapporti di vicinato fra costruzioni e fondi finitimi” (Cass. civ., 23 aprile 1977, n. 1529).

Stante quanto sopra, l'allaccio al pluviale condominiale del tubo per la fuoriuscita della condensa di cui all'impianto della caldaia, eseguito secondo la regola dell'arte, non pare essere un'opera in grado di pregiudicare la citata parte comune o la relativa funzionalità (secondo i limiti di cui all'articolo 1122 codice civile), e, in quanto tale, se opportunamente documentata, non potrebbe essere pregiudicata tampoco da una delibera assembleare (visto il rilievo dell'articolo 1102 codice civile), men che mai da un atto di diniego dell'amministratore, palesato senza alcuna motivazione di sorta. Semmai stante le norme citate, l'onere dell'amministratore sarebbe solo quello di dare contezza del “fatto” alla prima utile assemblea dei condòmini.

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