Chi esegue il cappotto termico per il bonus facciate deve rispettare gli standard del Dm Requisiti
Lo precisa una delle risposte fornite dal Mise durante lo «Speciale Telefisco - Superbonus 110%» del Sole 24 ore
Anche il cappotto termico eseguito nell'ambito del bonus facciate deve rispettare gli standard di isolamento termico fissati dal Dm Requisiti, per i lavori iniziati dallo scorso 7 ottobre in poi. Poco importa che la legge istitutiva del bonus - il comma 220 della legge di Bilancio 2020 - faccia riferimento a due diversi decreti ministeriali emanati in precedenza. Secondo quanto affermato dal ministero dello Sviluppo economico a Telefisco Speciale Superbonus del 27 ottobre, il Dm Requisiti è il nuovo parametro di riferimento per la prestazione energetica degli interventi agevolati: perciò si applica al superbonus del 110%, ma anche all'ecobonus ordinario e, appunto, al bonus facciate del 90 per cento.
Il rispetto dei requisiti di isolamento dovrà essere asseverato da un tecnico secondo le indicazioni fornite sempre dal Dm Requisiti, ma l'asseverazione non andrà trasmessa all'Enea: dovrà essere, invece, conservata in caso di futuri controlli. Secondo la risposta fornita dal Mise, non occorre l'asseverazione di congruità dei prezzi, perché - si legge nella risposta del ministero - tale asseverazione è richiesta «relativamente ai soli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 119 del Dl Crescita (in realtà Dl Rilancio, Ndr)».
Su questo punto, con ogni probabilità, la risposta va intesa nel senso che l'asseverazione della congruità dei prezzi non va inviata all'Enea. Ma il tecnico che assevera il rispetto dei requisiti tecnici dovrà pur sempre asseverare la congruità dei prezzi, perché lo richiede espressamente il punto 13 dell'allegato A al Dm Requisiti. Questa appare, in effetti, l'unica lettura possibile, a meno di non ritenere che il Mise abbia voluto “smentire” il decreto.Di conseguenza, la congruità dei prezzi dovrà essere asseverata anche nel caso di interventi di ecobonus ordinario (ad esempio, una coibentazione del tetto agevolata dalla detrazione del 65%).
Trasmittanza più severa per il bonus facciate
Ricordiamo che il bonus facciate non impone sempre e comunque di coibentare l'involucro dell'edificio su cui si interviene, ma solo quando i lavori di restauro siano «influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio» (ancora il comma 220 citato).Ora, con la risposta a Telefisco, il ministero adotta dunque una lettura “sostanziale”, superando il fatto che la legge istitutiva del bonus facciate - alla lettera - impone di soddisfare:
1) i requisiti di cui al Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015;
2) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegatoB al Dm Sviluppo economico 11 marzo 2008.
In realtà, nella circolare 2/E del 14 febbraio scorso, le Entrate hanno interpretato questo passaggio della legge nel senso che bisogna raggiungere il livello di trasmittanza inferiore tra quello risultante dal Dm del 2015 e quello imposto dal Dm del 2008 (peraltro aggiornato e reso più severo dal Dm 26 gennaio 2010). Ad esempio, in zona climatica E (quella in cui ricade Milano e gran parte della Pianura padana) bisogna raggiungere una trasmittanza di 0,27 W/m2K secondo il Dm del 2008 (il Dm del 2015 prevede invece 0,30 destinato a scendere a 0,28 dal 2021).Ora si fa un salto in più e bisogna arrivare ai requisiti di trasmittanza richiesti dall'allegato E, tabella 1, del Dm Requisiti. Per la zona E, ad esempio, il limite nuovo è 0,23 W/m2K.
Da quando vale il nuovo limite
I nuovi livelli valgono solo per i cantieri iniziati dopo l'entrata in vigore del Dm Requisiti e in particolare dal 7 ottobre scorso in poi. Infatti, benché sia datato 6 agosto, il Dm Requisiti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 5 ottobre ed è entrato in vigore - per espressa previsione dell'articolo 12 - il giorno seguente, cioè il 6. Lo stesso articolo 12 spiega che «i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto». Quindi la prima data successiva è appunto il 7 ottobre.Ancora l'articolo 12 del Dm Requisiti precisa che «la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
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