Chi usa l'impianto di riscaldamento comune non può rifiutare l'installazione di contabilizzatori
Si intralcerebbe l’attività di gestione del condominio
Chi fruisce dell'impianto di riscaldamento condominiale non può opporsi all'installazione delle valvole termostatiche e degli strumenti idonei per la contabilizzazione. Il suo diniego, infatti, pregiudicherebbe il regolare ed ordinato governo della cosa comune creando difficoltà gestorie per l'amministratore impedendo un riparto oggettivo ed incontestabile dei consumi di calore e delle correlative spese. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza 15856 dell'11 ottobre 2021.
I fatti
È la proprietaria di un appartamento ad impugnare dinanzi al Giudice di pace la delibera con cui venivano approvati dei rendiconti preventivi e consuntivi di gestione ordinaria ed annessi piani di riparto dei consumi di riscaldamento. Negli ultimi anni, marca, il condominio aveva effettuato una serie di lavori per il rifacimento quasi totale dell'impianto centralizzato a servizio delle 13 palazzine costituite ognuna da 22 unità. Prima di tali interventi, però, e dopo aver aquistato il suo alloggio, lei aveva effettuato due ristrutturazioni sostituendo i radiatori con più moderni ed efficienti termoconvettori e gli infissi in legno a vetro singolo con nuovi infissi con vetri termici a doppia camera altamente isolanti.
Successivamente, prosegue, nell'adeguarsi alla normativa, il condominio disponeva la contabilizzazione del calore con sistemi di misurazione applicati ai singoli radiatori (ripartitori di calore) che non venivano installati nel suo appartamento avendo la ditta incaricata della progettazione ritenutone l'incompatibilità con i termoconvettori. Di qui, la richiesta rivoltale dall'assemblea – ma rifiutata per non affrontare altre spese – di distaccarsi dal centralizzato. Così, deliberati i costi di riscaldamento, decide di contestarli poiché calcolati in modo illegittimo per due dei tre anni considerati: le regole avrebbero consentito, sottolinea, di applicare il criterio di individuazione della quota dei costi dei millesimi di riscaldamento su quelli di proprietà, solo per il primo anno e non oltre.Ad ogni modo, per la sua unità non era stata rilevata la quota di consumo individuale né era stato precisato il criterio adottato per l'addebito. Chiede, perciò, dichiararsi nulla la delibera con condanna dell'ente a restiuirle le somme indebitamente versate.
Le pronunce di primo e secondo grado
Il condominio si difende sul presupposto che le opere avevano riguardato tutti gli immobili eccetto quello della signora la quale, senza autorizzazione o previa comunicazione, aveva sostituito i caloriferi con ventilconvettori incompatibili con l'installazione dei contabilizzatori deliberati. Comunque sia, le spese contestate erano state divise sulla base dei millesimi di riscaldamento secondo la tabella del regolamento e dallo stato di ripartizione derivava che, a parità di millesimi, gli importi attribuiti a ciascun appartamento erano gli stessi. Il Giudice di pace concorda e rigetta le domande della proprietaria ritenendo corretto il sistema di calcolo adottato.
Il caso arriva in appello ma il Tribunale boccia il ricorso. La disciplina, rileva, impone ai condomìni di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma UNI 10200 per ripartire le spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria negli edifici serviti da un'unica centrale termica. La mancata ripartizione delle spese in conformità alla normativa, del resto, impedirebbe di realizzare le finalità di risparmio energetico ed esporrebbe al rischio di vedersi comminate le sanzioni previste per i condomìni dotati di termoregolazione e contabilizzazione che però non ripartiscano le spese in conformità alle nuove tabelle millesimali.
L’obbligo di installazione dei contabilizzatori
Ebbene, nella vicenda, era pacifico che l'ente – con delibera non impugnata – avesse disposto l'installazione dei contabilizzatori e che essi fossero stati installati in tutti gli appartamenti salvo quello della ricorrente, limitatasi ad invocare il diritto a non distaccarsi dall'impianto. Tuttavia, puntualizza il Tribunale, chi fruisce dell'impianto di riscaldamento comune non può rifiutarsi di procedere all'installazione delle valvole termostatiche e degli strumenti per la contabilizzazione recando il suo diniego un pregiudizio al regolare ed ordinato governo del bene comune con evidenti difficoltà gestorie per l'amministratore impedito ad un riparto oggettivo ed incontestabile dei consumi di calore e delle relative spese.
Era, allora, legittima la ripartizione effettuata sulla base della massima potenza calorica in quanto, non essendo i radiatori installati nell'appartamento dell'appellante provvisti di contabilizzatori del calore né di sistemi che avrebbero potuto garantire la chiusura controllata delle fonti di calore, era ragionevole ritenere che il consumo fosse pari alla massima potenza calorica del radiatore. Coerente, anche il sistema applicato dal condominio nel ripartire i costi di riscaldamento per il primo anno sulla base dei millesimi di riscaldamento secondo la tabella del regolamento, attribuendo all'appartamento della donna gli stessi millesimi attribuiti a tutti gli alloggi. Legittimo, inoltre, il criterio adottato per il periodo successivo avendo l'assemblea preso a base del preventivo i consumi registrati nella stagione precedente, ripartendone il 30% per millesimi di riscaldamento ed il 70% per letture rilevate dai contabilizzatori. Inevitabile, quindi, il rigetto integrale dell'appello.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo