Condominio

Comodato e occupazione abusiva: nessun risarcimento senza le prove del danno

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Una casa concessa con contratto di comodato, senza determinazione di durata, deve essere riconsegnato al comodante quando questi lo richieda. Per l'articolo 1810 del Codice civile, infatti, «se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede».
Cosa succede, però, se il comodatario non restituisce il bene? In mancanza di una norma specifica, in caso di ritardo da parte del comodatario valgono i parametri generali in tema di risarcimento del danno di cui agli articoli 1223 e seguenti del Codice civile: il danno deve essere conseguenza diretta del comportamento del debitore e va provato in concreto.
In tale contesto, il proprietario di un immobile concesso in comodato gratuito non può chiedere un indennizzo al comodatario che usufruiva dell'alloggio e che, su richiesta del comodante, non lo ha liberato per tempo, a meno che lo stesso proprietario non sia in grado di fornire le prove del danno procurato da tale ritardo. È quanto ribadito dal Tribunale di Milano, nella sentenza 14 marzo 2018, n. 3010, che pur condannando al pagamento delle spese legali il comodatario, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario/comodante. Nel contratto le parti avevano pattuito una durata illimitata del comodato, che sarebbe cessato qualora il comodante avesse chiesto la restituzione dell'alloggio. Ciò è avvenuto nel febbraio 2017, ma l'immobile è stato liberato soltanto un anno dopo. Ritardo che - secondo il proprietario - avrebbe procurato un danno.
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda del ricorrente, chiarendo che «il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cc, trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti». Per ottenere l'indennità, quindi, il proprietario avrebbe dovuto fornire «la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita a un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli».

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