Condòmini convocati con mail ordinaria, delibera annullabile
L’avviso trasmesso all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (peraltro intestato a persona diversa dal condomino) viola gli articoli 66, comma 3, e 72 delle Disposizioni attuative codice civile con la conseguenza che la convocazione non può considerarsi perfezionata e la delibera adottata è viziata da annullabilità. E’ quanto precisa il Tribunale di Bari mediante sentenza pubblicata il 30 giugno 2023, n. 2666.
Il caso
Una condomina trascinava in giudizio il condominio al fine di fare annullare le delibere...