Le parti per cui opera la presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 cod. civ. possono essere di tre tipi differenti che sono costituiti dalle parti che già esistono al momento dell'alienazione, dalle parti ulteriori, che si aggiungono man mano che vengono realizzate, necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune e dalle parti che i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia privata, decidono in maniera espressa di assoggettare al regime di condominialità.
La complessità delle situazioni che si possono presentare nella pratica è tale che anche tematiche che in apparenza non sembrano idonee a determinare particolari questioni, finiscono ugualmente per diventare oggetto di esame nelle aule giudiziarie.
Questo è accaduto anche di recente relativamente all'individuazione delle parti comuni dopo che viene frazionata una proprietà immobiliare e si realizza la conseguente costituzione del condominio.
La Corte di Cassazione ha infatti deciso che quando il frazionamento...
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