Condominio minimo, nei lavori di ristrutturazione ogni proprietario paga la propria quota o uno paga per tutti
In caso di detrazioni, le agevolazioni spettano anche a chi, pur avendo sostenuto la spesa, non è intestatario della fattura
Nel caso di un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini (condominio minimo) risultano applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli che disciplinano la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento condominiale (necessario in caso di più di dieci residenti). Qualora non sia richiesto il codice fiscale del condominio minimo, le fatture possono essere emesse nei confronti del condòmino o dei condòmini che effettueranno anche i correlati adempimenti (vedi agenzia delle Entrate, risposta a interpello numero 809 del 14 dicembre 2021).
In sostanza, i condòmini possono scegliere di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli) o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato). Non solo: le Entrate hanno confermato che le detrazioni, incluso il Superbonus, spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il pagamento sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. Tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati col nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Queste integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta. In sostanza, nella fattura deve essere riportato il nominativo e il codice fiscale dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e la relativa percentuale di spettanza. In difetto, occorre “integrare” i documenti di spesa già emessi, ossia “scrivere” i dati richiesti sulla fattura cartacea (circolare 19/E 2020). L'integrazione dei documenti di spesa va effettuata entro il primo periodo d'imposta (termine di presentazione della dichiarazione in cui si utilizzerà la detrazione).